La Legge di bilancio 2023 ha introdotto una proroga per le agevolazioni fiscali che riguardano i terreni e le partecipazioni posseduti all’1.1.2023 da parte dei soggetti non imprenditori. Si tratta di una possibilità offerta a quanti hanno intenzione nell’anno di effettuare una cessione di quote sociali. La disposizione prevede l’applicazione di un’aliquota dell’imposta sostitutiva al 16%.
Anche per l’anno 2023, le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e gli enti non residenti hanno la possibilità di rivalutare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2023 (al di fuori del regime di impresa), affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67, co. 1 lett. A) e c-bis) del TUIR, qualora i terreni o le partecipazioni vengano cedute a titolo oneroso. Inoltre, è possibile rivalutare anche le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.
La rivalutazione consiste nella possibilità di assumere al posto del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva calcolata sul “valore di perizia” previsto per:
- Partecipazioni societarie in società non quotate;
- Terreni agricoli o edificabili.
Al fine di perfezionare l’operazione è necessario che il contribuente, entro la scadenza del 15 novembre 2023:
- abbia a disposizione una perizia di stima del valore della partecipazione (qualificata e non qualificata) o del terreno (agricolo o edificabile) predisposta da parte di un professionista abilitato (dottore commercialista);
- abbia versato l’imposta sostitutiva del 16% sul valore periziato della partecipazione e/o del terreno. Il versamento può essere effettuato in unica soluzione, ovvero in caso di rateazione limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
Quali vantaggi si ottengono con la rivalutazione? Innanzitutto, si elimina il rischio di una verifica fiscale sul valore delle partecipazioni o dei terreni ceduti, in quanto il valore periziato diventa quello ufficiale ai fini fiscali. Inoltre, si riduce la tassazione sulle plusvalenze realizzate con la cessione delle partecipazioni o dei terreni, in quanto si applica l’imposta sostitutiva al 16% anziché l’aliquota ordinaria IRPEF (fino al 43%) o IRES (24%). Infine, si può beneficiare della detrazione dell’imposta sostitutiva dal reddito complessivo ai fini IRPEF o IRES.
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