Affitti Brevi: conguaglio con i Redditi

 

L’imposizione fiscale sui redditi derivanti dalle locazioni brevi ha visto importanti novità con l’ultimo aggiornamento normativo. La legge 213/2023, come interpretata dalla circolare 10/E/2024, ha modificato l’aliquota dell’imposta sostitutiva e definito nuove procedure per gli intermediari, in particolare per quelli non residenti.

A partire dal 2024, la legge di Bilancio ha aumentato l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui redditi da locazione breve dal precedente 21% al 26%. Tuttavia, è stata introdotta la possibilità per i locatori di optare per una ritenuta ridotta del 21%, valida solo per i contratti relativi a una singola unità immobiliare per ciascun periodo d’imposta. Questa opzione è a discrezione del contribuente e può rappresentare un vantaggio significativo in termini di carico fiscale ridotto.

Gli intermediari, come agenzie immobiliari e gestori di portali telematici che intervengono nei pagamenti dei corrispettivi, sono tenuti a trattenere il 21% dell’ammontare incassato, a prescindere dal regime fiscale scelto dal beneficiario. Questo prelievo è considerato un acconto sull’imposta dovuta, facilitando la gestione delle ritenute senza aggravare gli obblighi degli intermediari.

Con l’introduzione di queste norme, il locatore deve ora considerare la ritenuta del 21% come un acconto, indipendentemente dalla scelta di adottare la cedolare secca. Per coloro che optano per questo regime e affittano una sola unità immobiliare, la ritenuta è già in linea con l’imposta dovuta, eliminando la necessità di versamenti aggiuntivi. Al contrario, per chi possiede più unità immobiliari, sarà necessario effettuare un conguaglio per coprire la differenza tra la ritenuta e l’imposta del 26% dovuta per le unità aggiuntive.

Il contribuente è tenuto a calcolare l’imposta complessiva dovuta, considerando Irpef e addizionali o l’imposta della cedolare secca, e a versare l’eventuale differenza entro il 30 giugno di ogni anno. È essenziale che i locatori tengano traccia delle ritenute subite e procedano con il conguaglio annuale nel modello di dichiarazione dei redditi.

 

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