Con l’introduzione del nuovo Codice della crisi d’impresa, il legislatore ha rafforzato il ruolo degli amministratori nella gestione delle procedure concorsuali, conferendo loro la piena legittimazione ad accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Questa normativa, contenuta nell’articolo 120 bis, comma 1, del Codice della crisi d’impresa, mira a garantire l’indipendenza degli amministratori rispetto ai soci e a facilitare una gestione più efficace delle crisi aziendali.
Il nuovo assetto conferisce agli amministratori l’esclusiva legittimazione ad accedere agli strumenti di regolazione della crisi, assicurando loro piena autonomia. Questo cambiamento comporta una significativa riduzione del potere discrezionale dei soci, che non possono più revocare gli amministratori a loro piacimento durante le procedure concorsuali, salvo in presenza di giusta causa.
Il comma 4 dell’articolo 120 bis specifica che, una volta avviata una procedura concorsuale e fino alla sua omologazione, i soci possono revocare gli amministratori solo per giusta causa. Inoltre, l’accesso a una procedura concorsuale non costituisce giusta causa di revoca. Qualsiasi decisione di revoca durante il periodo di protezione deve essere approvata da una sezione specializzata del tribunale delle imprese.
L’articolo 120 bis impone agli amministratori solo un obbligo di informazione postuma ai soci riguardo alla decisione di accedere a una procedura concorsuale. Questo riduce ulteriormente la possibilità per i soci di interferire con le decisioni degli amministratori.
Gli interessi patrimoniali dei soci sono adeguatamente presidiati durante la votazione e l’opposizione all’omologa della proposta di concordato preventivo. Non è previsto alcun diritto dei soci a percepire porzioni degli attivi sociali, salvo il caso di integrale pagamento dei creditori.