Criptoattività: regolamentazione e tassazione delle plusvalenze

 

A partire dal 1° gennaio 2023, le plusvalenze derivanti dalle cripto-attività sono soggette a tassazione se superano i 2.000 euro. La regolamentazione di queste plusvalenze è disciplinata dagli articoli 67 e 68 del Tuir, aggiornati dalla legge 197 del 2022.

Secondo l’articolo 67 del Tuir, le plusvalenze e altri proventi derivanti da cripto-attività devono essere dichiarati se l’importo complessivo supera i 2.000 euro nel periodo d’imposta. Tali plusvalenze sono soggette a un’imposta sostitutiva del 26%.

Le plusvalenze si calcolano come la differenza tra il corrispettivo percepito o il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze sono sommate alle minusvalenze; se le minusvalenze superano le plusvalenze, l’eccedenza può essere dedotta dalle plusvalenze dei periodi successivi, fino al quarto periodo d’imposta successivo, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui sono state realizzate.

Il contribuente deve documentare il costo o valore di acquisto delle cripto-attività con elementi certi e precisi. In assenza di tale documentazione, il costo è considerato pari a zero.

I proventi derivanti dallo stacking di cripto-attività, come gli interessi maturati e convertiti in stablecoins, devono essere dichiarati e sono tassati come plusvalenze.

 

Caso Pratico

Un contribuente ha messo in stacking delle criptovalute su un exchange straniero e ha maturato interessi convertiti in stablecoins (USDT) per un controvalore di 1.200 euro, successivamente prelevati dall’exchange tramite bonifico sul conto corrente.

In base alla normativa vigente, i proventi derivanti dallo stacking sono soggetti a tassazione se il totale delle plusvalenze e altri proventi supera i 2.000 euro nel periodo d’imposta. Poiché l’importo dei proventi dallo stacking è di 1.200 euro, questo importo, da solo, non raggiunge la soglia di 2.000 euro. Tuttavia, se vi sono altre plusvalenze derivanti da cripto-attività nel corso dell’anno che, sommate ai proventi dallo stacking, superano i 2.000 euro, sarà necessario dichiarare tali plusvalenze e pagare l’imposta sostitutiva del 26%.

 

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