Il decreto legislativo n. 87/2024, emanato il 14 giugno 2024, introduce significative novità nel sistema sanzionatorio tributario. Queste modifiche includono nuove cause di non punibilità per alcuni reati fiscali e chiariscono le condizioni in cui il contribuente può evitare sanzioni amministrative.
Nuove cause di non punibilità
Il decreto n. 87/2024 introduce due nuove cause di non punibilità per:
- Indebita compensazione di crediti non spettanti: Il contribuente non è punibile se sussistono condizioni di obiettiva incertezza sulla spettanza del credito, anche a causa della natura tecnica delle valutazioni.
- Omesso versamento di ritenute certificate e di Iva: La non punibilità è applicabile se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute, come la crisi non transitoria di liquidità dovuta a insolvenza di terzi o mancato pagamento da parte di amministrazioni pubbliche.
Esclusione della punibilità
Il decreto esclude la punibilità dei reati fiscali se ricorrono i presupposti dell’articolo 131-bis del codice penale, qualora il contribuente abbia estinto il debito tributario regolarizzando la sua posizione fiscale. Questo approccio valorizza situazioni di particolare tenuità del fatto e bilancia l’interesse pubblico con quello del contribuente.
Adeguamento tempestivo
Un’ulteriore novità riguarda l’esclusione delle sanzioni amministrative per il contribuente che si adegui tempestivamente alle indicazioni dell’Amministrazione finanziaria, fornite per superare situazioni di obiettiva incertezza normativa. Questa misura si applica a:
- Violazioni che non arrecano pregiudizio concreto all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.
- Situazioni in cui il contribuente, entro 60 giorni dalla pubblicazione delle indicazioni dell’Amministrazione, presenti una dichiarazione integrativa e versi l’imposta dovuta.
Dettagli delle nuove disposizioni
Cause di non punibilità per indebita compensazione di crediti
La punibilità è esclusa se sussistono condizioni di obiettiva incertezza sulla spettanza del credito, dovute alla complessità delle disposizioni normative. Questa misura è particolarmente rilevante data l’eterogeneità e complessità delle norme sui crediti d’imposta.
Non punibilità per omesso versamento di ritenute e iva
La non punibilità si applica se il fatto dipende da cause sopravvenute non imputabili all’autore, come la crisi di liquidità dovuta a insolvenza di terzi. Il giudice deve tenere conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore, causata da insolvenza o mancato pagamento di crediti da parte di amministrazioni pubbliche.
Indici di particolare tenuità del fatto
Il giudice valuta la non punibilità considerando:
- L’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia.
- L’avvenuto adempimento dell’obbligo di pagamento secondo un piano di rateizzazione.
- L’entità del debito residuo in fase di estinzione mediante rateizzazione.
- La situazione di crisi dell’impresa.