A più di due anni dall’operatività a pieno regime del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), gli enti del Terzo settore (Ets) si confrontano con le implicazioni giuridico-economiche relative alla devoluzione del patrimonio, tema regolato dal Codice del terzo settore (Cts).
La normativa vigente prevede due principali ipotesi di devoluzione del patrimonio:
- Scioglimento dell’ente: In caso di scioglimento dell’Ets, che comporta l’estinzione giuridica dell’ente, il patrimonio residuo, risultante dalla fase di liquidazione, deve essere devoluto ad altro Ets, previa approvazione dell’Ufficio del Runts.
- Cancellazione dal Runts: Se l’ente viene cancellato dal Runts ma intende rimanere operativo fuori dalla cornice del Terzo settore, la devoluzione riguarda solo il patrimonio incrementale generato durante l’iscrizione al Runts.
Scioglimento dell’Ets
Il Cts prevede che in caso di scioglimento, ai sensi dell’articolo 9, il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad altro Ets con il parere positivo dell’Ufficio del Runts. Le cause di scioglimento possono includere il raggiungimento dello scopo o l’impossibilità di perseguirlo.
Cancellazione dal Runts
Secondo l’articolo 50 del Cts, la devoluzione del patrimonio in caso di cancellazione riguarda solo il patrimonio incrementale, ovvero quello accumulato durante il periodo di iscrizione al Runts. Questa ipotesi può verificarsi non solo su istanza motivata dell’ente, ma anche in casi come l’accertamento della carenza dei requisiti, la mancata ottemperanza degli obblighi di deposito degli atti, o provvedimenti di liquidazione.
Devoluzione per le Onlus
Le Onlus che decidono di non entrare nel Runts entro il termine stabilito devono devolvere il patrimonio incrementale. Questo sarà calcolato tenendo conto della quota accumulata durante la qualifica di Onlus, seguendo uno schema simile a quello previsto per gli Ets in caso di cancellazione