A più di due anni dall’operatività a pieno regime del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), gli enti del Terzo settore (Ets) si confrontano con le implicazioni giuridico-economiche relative alla devoluzione del patrimonio, tema regolato dal Codice del terzo settore (Cts).
La normativa vigente prevede due principali ipotesi di devoluzione del patrimonio:
Il Cts prevede che in caso di scioglimento, ai sensi dell’articolo 9, il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad altro Ets con il parere positivo dell’Ufficio del Runts. Le cause di scioglimento possono includere il raggiungimento dello scopo o l’impossibilità di perseguirlo.
Secondo l’articolo 50 del Cts, la devoluzione del patrimonio in caso di cancellazione riguarda solo il patrimonio incrementale, ovvero quello accumulato durante il periodo di iscrizione al Runts. Questa ipotesi può verificarsi non solo su istanza motivata dell’ente, ma anche in casi come l’accertamento della carenza dei requisiti, la mancata ottemperanza degli obblighi di deposito degli atti, o provvedimenti di liquidazione.
Le Onlus che decidono di non entrare nel Runts entro il termine stabilito devono devolvere il patrimonio incrementale. Questo sarà calcolato tenendo conto della quota accumulata durante la qualifica di Onlus, seguendo uno schema simile a quello previsto per gli Ets in caso di cancellazione.
La devoluzione del patrimonio risponde al principio dell’assenza di scopo di lucro, che caratterizza l’intera disciplina del Terzo settore. Questo principio garantisce che le risorse economiche dell’ente rimangano all’interno del circuito dell’economia sociale, impedendo che i soci e gli amministratori possano disporne a loro discrezione.
Gli Ets devono devolvere il patrimonio a enti beneficiari con la stessa qualifica di Ets, escludendo le Onlus dal novero dei possibili beneficiari. Questo perché le Onlus non sono sottoposte allo stesso rigore civilistico degli Ets, che impone la nullità degli atti di devoluzione compiuti in violazione delle disposizioni del Runts.
Il processo di devoluzione implica la scelta accurata degli enti beneficiari. La devoluzione deve essere approvata dall’Ufficio del Runts e deve rispettare il vincolo di destinazione del patrimonio, assicurando che le risorse continuino a finanziare attività di interesse generale anche dopo lo scioglimento dell’ente originario.