Aggiornato al 14 aprile 2025
In sintesi. Il pacchetto ViDA (acronimo inglese, in italiano «Iva nell’era digitale») ha effetto dal 14 aprile 2025: la direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, adottata l’11 marzo 2025, modifica la direttiva Iva 2006/112/CE con tappe scaglionate fino al 2030. Da subito gli Stati membri possono imporre la fattura elettronica sulle operazioni interne senza chiedere una deroga all’Unione. Dal 1° luglio 2030 scatta la comunicazione digitale dei dati sulle operazioni transfrontaliere tra imprese.
Che cosa prevede la direttiva ViDA
ViDA è la sigla con cui si indica la riforma delle regole Iva europee per la digitalizzazione. Questo testo esamina la direttiva (UE) 2025/516, che modifica la direttiva 2006/112/CE; il pacchetto comprende anche atti di cooperazione amministrativa, che qui non sono commentati. La direttiva è divisa in articoli con date di applicazione diverse. L’articolo 7 la fa entrare in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, cioè il 14 aprile 2025: quel giorno entrano in vigore le norme. Gli Stati membri devono recepire ciascuna parte entro il giorno che precede la data di applicazione.
Dal 14 aprile 2025: fattura elettronica interna senza deroga
L’articolo 1 modifica l’articolo 218 della direttiva Iva. Gli Stati membri possono, alle condizioni che stabiliscono, imporre ai soggetti passivi stabiliti sul proprio territorio l’emissione di fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi interne. Prima era necessaria un’autorizzazione europea ai sensi dell’articolo 395, richiamato dalla stessa direttiva. Per l’Italia, dove la fattura elettronica tra imprese è già obbligatoria, la novità non crea un nuovo adempimento: elimina la necessità di una deroga europea. Le norme sono applicate dagli Stati dal 14 aprile 2025.
Le tappe successive: 2027, 2028, 2029 e 2030
Il calendario è questo, secondo gli articoli 2-5 della direttiva.
Dal 1° gennaio 2027 cambia l’articolo 14 bis: chi facilita tramite una piattaforma le vendite a distanza di beni importati con spedizioni di valore intrinseco fino a 150 euro è considerato come se avesse ricevuto e ceduto quei beni. La regola vale anche per le cessioni di beni nell’Unione fatte da un soggetto non stabilito nell’Unione a determinati acquirenti non soggetti passivi, tra cui i consumatori.
Dal 1° luglio 2028 entra l’articolo 28 bis: la piattaforma che facilita la locazione di alloggi a breve termine, fino a 30 notti consecutive alla stessa persona, o il trasporto di passeggeri su strada è considerata come fornitrice del servizio, a meno che il prestatore le abbia comunicato il proprio numero di identificazione Iva. La stessa data riguarda l’ampliamento dei regimi speciali di sportello unico (one-stop shop, OSS), con un nuovo regime per i trasferimenti di beni propri. Per la parte sulle piattaforme gli Stati possono applicare le misure tra il 1° luglio 2028 e il 1° gennaio 2030.
Dal 1° luglio 2029 l’articolo 4 modifica altre disposizioni della direttiva Iva, tra cui l’abrogazione del paragrafo 3 dell’articolo 243.
Dal 1° luglio 2030 si applicano gli articoli 262-264 sulla comunicazione digitale dei dati.
Dal 2030: comunicazione digitale delle operazioni transfrontaliere
La comunicazione digitale (digital reporting requirement, in sigla DRR) è l’invio all’amministrazione fiscale dei dati di ogni singola operazione, in formato elettronico. Dal 1° luglio 2030 il soggetto passivo identificato ai fini Iva deve trasmettere i dati sulle cessioni e sui trasferimenti intra-Ue di beni, sugli acquisti intracomunitari e sulle operazioni in reverse charge, cioè con Iva dovuta dall’acquirente. La fattura per queste operazioni è elettronica. Se il cedente non rispetta l’obbligo o trasmette dati scorretti, l’esenzione per le cessioni intracomunitarie non si applica, salvo giustificazione soddisfacente per le autorità.
La direttiva sopprime gli elenchi riepilogativi per le operazioni intracomunitarie, perché il loro contenuto confluisce nella comunicazione digitale. Il testo non nomina l’Intrastat: per quel modello occorre attendere le scelte nazionali.
È prevista una regola transitoria. Gli Stati che al 1° gennaio 2024 avevano già un obbligo nazionale di trasmettere i dati in tempo reale, operazione per operazione, o un’autorizzazione europea a istituirlo, possono applicare le nuove regole sulla fattura elettronica e sulla comunicazione nazionali entro il 1° gennaio 2035. La direttiva non indica quali Stati rientrino: se l’Italia sia fra questi è una verifica che il testo non risolve.
Domande frequenti
Il pacchetto ViDA introduce nuovi obblighi per le imprese italiane dal 14 aprile 2025? No. La direttiva dà agli Stati la facoltà di imporre la fattura elettronica interna senza deroga; un obbligo per le imprese nasce con le norme nazionali di recepimento.
Che cosa cambia nel 2030? Dal 1° luglio 2030 i dati sulle operazioni transfrontaliere tra imprese vanno trasmessi in formato elettronico per singola operazione.
La direttiva abolisce l’Intrastat? Il testo non lo nomina. Sopprime invece gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.
Quali piattaforme sono interessate dalle nuove regole? Dal 2028, quelle che facilitano affitti brevi fino a 30 notti e trasporto passeggeri su strada; dal 2027, quelle che facilitano vendite di beni importati fino a 150 euro e determinate cessioni di soggetti non stabiliti nell’Unione.
Fonti
Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, 11 marzo 2025, articoli 1-7 e considerando, testo italiano letto su EUR-Lex. Non letti: regolamento (UE) 2025/517, regolamento di esecuzione (UE) 2025/518, normativa italiana di recepimento e stampa specializzata.
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