Dal 1° luglio 2025 il bonus per l’assunzione di giovani under 35 sarà subordinato alla realizzazione di un incremento occupazionale netto, calcolato in termini di unità di lavoro annuo (Ula). La modifica – introdotta su richiesta della Commissione europea e recepita dall’Inps nel messaggio 1935/2025 – rende più stringenti le condizioni per accedere all’incentivo previsto dall’articolo 22 del decreto-legge 60/2024. Un cambiamento che comporta l’adozione di un doppio regime e impone un approccio più attento alla programmazione delle risorse umane.
Il nuovo requisito esteso a tutto il territorio nazionale
Fino al 30 giugno 2025, il requisito del netto incremento occupazionale si applica esclusivamente alle assunzioni in area Zes (Zone economiche speciali), come previsto dal comma 3 dell’articolo 22. A partire dal 1° luglio, la condizione viene estesa anche alle assunzioni effettuate nel resto del territorio nazionale. Si passa quindi da una logica settoriale a una logica generalizzata, che impone a tutti i datori di lavoro interessati al bonus di dimostrare una crescita reale dell’organico.
Il criterio adottato è tecnico e non stimabile ex ante: l’incremento deve essere effettivo, misurato confrontando la media delle Ula nell’anno antecedente con quella dell’anno successivo all’assunzione. Se al termine dei 12 mesi successivi non si verifica un aumento, l’incentivo decade e le somme fruite devono essere restituite secondo le modalità previste per le regolarizzazioni contributive.
Due regimi, una sola logica: responsabilità e pianificazione
La modifica normativa determina una netta distinzione tra due periodi:
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Rapporti avviati tra il 1° settembre 2024 e il 30 giugno 2025: l’accesso al bonus non richiede incremento occupazionale, salvo che si tratti di Zes.
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Rapporti avviati dal 1° luglio 2025: il bonus è riconosciuto solo in presenza di incremento netto in termini di Ula.
Dal punto di vista gestionale, l’Inps ha aggiornato il modello di istanza online, includendo una dichiarazione con cui il datore di lavoro si assume la responsabilità della verifica e del mantenimento del requisito, consapevole che l’esonero potrà essere revocato anche a distanza di un anno dall’assunzione.
Due esempi concreti
Esempio 1 – Un’impresa logistica assume tre giovani under 35 il 5 luglio 2025. L’organico medio dell’anno precedente era pari a 30 Ula. A fine luglio 2026, si calcola un organico medio di 33 Ula. L’incremento è effettivo: il bonus si consolida.
Esempio 2 – Un’azienda di consulenza assume due under 35 il 25 giugno 2025. Poiché l’assunzione ricade nel periodo transitorio, l’accesso al bonus non è subordinato all’incremento Ula. Se l’impresa ha tutti i requisiti soggettivi e oggettivi, l’incentivo è spettante anche in assenza di crescita numerica dell’organico.
Conseguenze operative e strategiche
L’introduzione del requisito generalizzato rappresenta una svolta. Non si tratta di un mero adempimento tecnico, ma di un cambiamento che incide sulla pianificazione delle politiche occupazionali. Le imprese dovranno valutare con attenzione non solo i fabbisogni immediati, ma anche la sostenibilità dell’organico nel medio periodo.
Inoltre, l’eventuale restituzione del beneficio comporta un impatto economico e reputazionale. Per questo è necessario dotarsi di strumenti di monitoraggio interni, coordinati con il consulente del lavoro, capaci di garantire il rispetto delle condizioni nei 12 mesi successivi.
Beneggi e Associati accompagna le imprese in tutte le fasi: analisi ex ante delle assunzioni, verifica della situazione Ula, predisposizione delle istanze, controllo periodico degli scostamenti e gestione dell’eventuale regolarizzazione. Un approccio integrato che consente di cogliere l’opportunità senza esporsi a rischi.