Start up e OICR qualificati: detrazione al periodo d’imposta in cui il fondo diventa qualificato

Nel panorama degli investimenti in start up e PMI innovative, la recente interpello 184/2025 offre un chiarimento decisivo sulla tempistica di fruizione delle agevolazioni fiscali quando l’investimento è canalizzato tramite OICR (fondi comuni o FIA). In base all’articolo 29 del DL 179/2012 e all’articolo 4 del DL 3/2015, l’investitore gode di una detrazione IRPEF pari al 30 % dell’importo investito, anche indirettamente, purché l’OICR risulti qualificato — ossia con almeno il 70 % del patrimonio investito in start up o PMI innovative.

1. Il nodo operativo: tempo pieno del fondo qualificato

La normativa richiede che la verifica del requisito del 70 % si basi sul bilancio o rendiconto chiuso nel periodo d’imposta in cui l’investitore ha sottoscritto le quote, che abitualmente coincide con la data di firma e versamento delle stesse (Decreto DM 7 maggio 2019, art. 3, comma 3). Questa coincidenza non sempre si verifica nei fondi a investimento chiuso, che accumulano il portafoglio nel tempo.

2. Interpello 184/2025: detrazione differita

Il caso portato all’Agenzia riguarda un contribuente persona fisica che ha sottoscritto quote nel 2024, ma il fondo ha raggiunto il requisito minimo solo in un esercizio fiscale successivo. L’Amministrazione Finanziaria — richiamando la risposta 661/2021 — ha confermato che la detrazione spetta nell’anno in cui si realizza effettivamente la qualificazione del fondo, non in quello della sottoscrizione, se le due date non coincidono.

3. Ragionevolezza e certezza applicativa

Nonostante la differenza tra versamenti progressivi (risposta 661/2021) e versamento in un’unica tranche (interpello 184/2025), la logica resta invariata. La detrazione è subordinata al concreto raggiungimento della soglia minima e non al solo versamento. La decisione tutela la ratio originaria — incentivare le iniziative innovative — offrendo certezza applicativa agli investitori e ai gestori.

4. Decorrenza del vincolo di detenzione per evitare recapture

Una volta che l’OICR diventa qualificato, decorre il periodo minimo di detenzione triennale delle quote, pena la restituzione della detrazione già fruita (cd. recapture). La decorrenza coincide con l’ultimo giorno del periodo d’imposta in cui si verifica la qualificazione.

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