Iperammortamento: la certificazione contabile non è rimborsata

Aggiornato al 10 maggio 2026

In sintesi. Per l’iperammortamento 2026-2028 la certificazione contabile del revisore è dovuta da ogni impresa e la relativa spesa non viene rimborsata. Lo prevede il decreto interministeriale attuativo dell’iperammortamento, firmato all’inizio di maggio 2026 e, al 10 maggio 2026, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. A rilasciarla deve essere un revisore legale; l’impresa non può contare su alcun aumento dell’agevolazione a copertura della spesa.

L’iperammortamento in breve e il compito del revisore

L’iperammortamento è una maggiorazione del costo di acquisto dei beni strumentali che si deduce attraverso le quote di ammortamento. L’articolo 1, comma 427, della legge 199/2025 la fissa al 180 per cento sulla parte di investimento che non supera 2,5 milioni, al 100 per cento per la quota oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni e al 50 per cento per quella fra 10 e 20 milioni. Riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, in beni indicati negli allegati IV e V della stessa legge.

Il decreto attuativo, all’articolo 7, impone una certificazione contabile. Il revisore attesta che le spese ammissibili sono state effettivamente pagate e che corrispondono alla documentazione contabile dell’impresa. Non valuta se l’investimento sia agevolabile: questo resta compito della società e del perito.

Chi può rilasciare la certificazione

Se l’impresa è obbligata alla revisione legale dei conti, la certificazione spetta al soggetto che già svolge l’incarico, il quale deve avere un’idonea copertura assicurativa. Se non è obbligata, deve nominare un revisore, persona fisica o società, con iscrizione alla sezione A del registro (articolo 8 del Dlgs 39/2010). Chi certifica rispetta i principi di indipendenza dell’articolo 10 dello stesso decreto legislativo e, finché non saranno adottati, le regole etiche dell’Ifac, la federazione internazionale dei professionisti contabili.

La formula ricalca quella già impiegata per Transizione 5.0, disciplinata dall’articolo 38, comma 15, del decreto-legge 19/2024.

Perché il costo resta a carico dell’impresa

Per Transizione 5.0 le società senza obbligo di revisione potevano maggiorare il credito d’imposta con le spese sostenute per la certificazione, fino a 5.000 euro: il comma 15 dell’articolo 38 lo dice espressamente. Per l’iperammortamento non esiste una previsione analoga. Il beneficio consiste in una maggiorazione del costo del bene, e una spesa di consulenza non rientra in quel costo. La stampa specializzata, EC News e l’edizione NT+ Fisco del Sole 24 Ore, conferma che il decreto non riconosce alcun ristoro.

Il decreto richiede inoltre perizie asseverate, cioè relazioni tecniche giurate, per provare le caratteristiche dei beni. Anche questa spesa si somma alla certificazione.

Quanto pesa sui piccoli investimenti

Un esempio con calcoli miei. Un’impresa soggetta a Ires, con aliquota ordinaria del 24 per cento, investe 20.000 euro. La maggiorazione al 180% vale 36.000 euro di deduzione aggiuntiva e un risparmio d’imposta di 8.640 euro, distribuito negli anni di ammortamento. Se certificazione, perizia e gestione delle comunicazioni costassero, per ipotesi, 3.000 euro in tutto, il vantaggio netto scenderebbe a 5.640 euro. Più l’investimento è piccolo, più pesa il costo fisso dell’adempimento.

Scadenze da ricordare

Le comunicazioni di completamento degli investimenti al Gse (Gestore dei servizi energetici) hanno come termine finale il 15 novembre 2028. Conviene incaricare il revisore va quindi incaricato in tempo utile, perché la certificazione fa parte della documentazione da allegare.

Domande frequenti

La certificazione contabile è obbligatoria per ogni investimento?
Sì. Il decreto la prevede per tutte le imprese, a prescindere dall’importo dell’investimento, dalla dimensione e dal tipo di bene.

Chi può rilasciarla se l’impresa non ha il revisore?
Un professionista o una società di revisione con iscrizione alla sezione A del registro dei revisori.

La spesa aumenta l’agevolazione, come accadeva con Transizione 5.0?
No. Per l’iperammortamento il decreto non prevede alcun contributo, mentre l’articolo 38, comma 15, del decreto-legge 19/2024 lo prevedeva fino a 5.000 euro per il Piano 5.0.

Il decreto attuativo è già in vigore?
Il 10 maggio 2026 il decreto era firmato, ma attendeva la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Fonti

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, comma 427, nei termini riportati da Leggeinchiaro e dal contributo di Lombardo su Diritto Bancario (testo del comma non letto direttamente). Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, articolo 38, comma 15, testo vigente letto su Normattiva. Decreto interministeriale Mimit-Mef del 7 maggio 2026, articolo 7: letto nelle sintesi di Fisco e Tasse, Fiscozen e NT+ Fisco del Sole 24 Ore; il testo del decreto non è stato letto. EC News, 22 e 30 aprile 2026, sull’assenza di ristoro. Non sono stati letti la Gazzetta Ufficiale né i testi a pagamento nella parte riservata.

Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.

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Tiziano Beneggi

Maggio 10, 2026

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