Decreto Omnibus 2026: cosa cambia per imprese, professionisti e contribuenti

Il Decreto Omnibus 2026, in vigore dal 12 agosto, modifica numerosi istituti della riforma fiscale: redditi di lavoro dipendente e autonomo, reddito d’impresa, IVA, concordato preventivo biennale, accertamenti, sanzioni, successioni e adempimento collaborativo.

Il Dlgs 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato sul supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, rappresenta il quarto intervento integrativo e correttivo della riforma avviata con la legge delega 111/2023.

Non tutte le disposizioni seguono la data generale di entrata in vigore. Alcune producono effetti dal periodo d’imposta 2026, altre interessano il concordato 2026-2027, mentre altre ancora coordinano le norme vigenti con i nuovi Testi unici destinati a operare dal 1° gennaio 2027.

Per imprese e professionisti la priorità è individuare le modifiche già applicabili, distinguendole da quelle che richiederanno un adeguamento nel prossimo esercizio.

Risposta breve

Il Decreto Omnibus 2026 amplia fino al secondo anno successivo il termine per esercitare la detrazione IVA, modifica il fringe benefit delle auto aziendali, rafforza i vantaggi per chi rinnova il concordato preventivo biennale e introduce nuove regole in materia di accertamento e sanzioni.

Per i lavoratori autonomi viene precisato il trattamento dei differenziali derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta. Per le imprese cambiano, inoltre, alcune disposizioni sulla determinazione del reddito, sul riporto delle perdite e sui conferimenti.

Le novità non devono essere applicate in blocco: decorrenze, discipline transitorie e coordinamento con i nuovi Testi unici richiedono una verifica per ciascun istituto.

Keys & Insights

Area Novità principale Decorrenza o impatto
Familiari a carico Correzione dei requisiti di convivenza e assegni alimentari Periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025
Auto aziendali Nuovo calcolo per anzianità del veicolo e optional Periodo d’imposta 2026
Lavoro autonomo Regole sui crediti d’imposta ceduti o compensati Verifica dal 2026
Reddito d’impresa Perdite, conferimenti e raccordo contabile-fiscale Decorrenze differenziate
IVA Detrazione entro il secondo anno successivo Per le fatture interessate dalla nuova disciplina
CPB Benefici rafforzati per il rinnovo 2026-2027 Soggetti che rinnovano il concordato
Accertamento Componenti pluriennali, utili presunti e antieconomicità Secondo le decorrenze del decreto
Sanzioni Corrispettivi telematici e cooperative compliance Dal 12 agosto, salvo regole specifiche
Redditi finanziari Ritenuta sui dividendi ai fondi pensione UE/SEE al 20% Secondo la decorrenza prevista
Successioni Correzioni su autoliquidazione, controlli e interessi Nuove procedure applicabili

Familiari fiscalmente a carico: corretti i requisiti

Il decreto interviene sull’articolo 12, comma 4-ter, del Tuir per correggere il regime degli assegni periodici destinati ai familiari.

La convivenza con il contribuente o la corresponsione di assegni alimentari non risultanti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria rimangono requisiti riferiti alle “altre persone” indicate dall’articolo 433 del Codice civile, ma non ai figli.

La modifica risolve un problema di coordinamento derivante dalla precedente formulazione e si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025.

Prima di considerare deducibile un assegno familiare occorre comunque verificare il rapporto di parentela, il titolo del pagamento e le condizioni previste per la specifica categoria di beneficiario.

Auto aziendali: fringe benefit più elevato dopo il quinto anno

Una delle modifiche più operative riguarda i veicoli concessi ai dipendenti in uso promiscuo.

Il riferimento corretto è l’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir. Il nuovo meccanismo continua a utilizzare il costo chilometrico delle Tabelle ACI e una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri.

La percentuale ordinaria è pari al 50%, ridotta al 10% per i veicoli esclusivamente elettrici e al 20% per gli ibridi plug-in.

Il Decreto Omnibus stabilisce che il valore così determinato venga incrementato del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione. La misura tende quindi a rendere fiscalmente meno favorevole il mantenimento in uso promiscuo di veicoli più datati.

Quando il veicolo presenta optional o allestimenti non valorizzati nelle Tabelle ACI e non acquistati direttamente dal dipendente, il fringe benefit viene inoltre aumentato del 5%.

Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta 2026, con specifiche regole transitorie anche per i veicoli concessi in uso promiscuo negli anni precedenti.

Le imprese devono aggiornare anagrafiche dei veicoli, data di prima immatricolazione, valore degli optional e procedure paghe. La semplice applicazione della tabella ACI senza questi controlli può determinare un imponibile non corretto.

Lavoro autonomo e crediti d’imposta

Il decreto interviene sul trattamento dei proventi ottenuti dai lavoratori autonomi attraverso la cessione o l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta acquistati.

La modifica mira a coordinare la disciplina con il nuovo principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo e con la riforma introdotta dal Dlgs 192/2024.

Per determinare il componente imponibile non è sufficiente considerare il valore nominale del credito. Occorre ricostruire il costo sostenuto per il suo acquisto, il valore utilizzato o ceduto e l’eventuale differenziale positivo realizzato.

Professionisti e studi associati devono quindi conservare contratti di acquisto, quietanze, comunicazioni di cessione e modelli F24 utilizzati per la compensazione.

Reddito d’impresa: perdite, conferimenti e raccordo con il bilancio

Il Decreto Omnibus apporta numerose correzioni alla disciplina del reddito d’impresa.

Gli interventi riguardano la determinazione del reddito delle imprese agricole, l’avvicinamento tra valori contabili e fiscali, il riporto delle perdite e la disciplina dei conferimenti.

L’obiettivo è ridurre alcuni disallineamenti generati dalla riforma e chiarire il coordinamento tra rappresentazione di bilancio e determinazione dell’imponibile fiscale.

Le disposizioni non possono essere sintetizzate in un’unica regola operativa. Per operazioni straordinarie, conferimenti o utilizzo di perdite pregresse occorre verificare la data dell’operazione, la provenienza delle perdite, la continuità economica e i valori fiscalmente riconosciuti.

Prima di deliberare un conferimento o utilizzare perdite in un’operazione di riorganizzazione, è opportuno ricalcolare gli effetti sulla base della disciplina aggiornata.

Fiscalità internazionale e imposizione minima globale

Il correttivo modifica il regime delle perdite fiscali estere definitive e alcune disposizioni sull’imposizione minima globale.

Gli interventi riguardano soprattutto gruppi con società, stabili organizzazioni o attività in più Stati. La verifica deve tenere conto sia delle condizioni che rendono definitiva una perdita estera sia delle regole introdotte dal Dlgs 209/2023 in attuazione della disciplina globale sulla minimum tax.

Per i gruppi internazionali il dato contabile locale non è sufficiente. Servono riconciliazioni fiscali, documentazione delle perdite e coordinamento tra le società interessate.

Detrazione IVA estesa al secondo anno successivo

L’articolo 12 del Dlgs 148/2026 modifica gli articoli 19 e 25 del Dpr 633/1972.

Il diritto alla detrazione IVA potrà essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si sono verificati i relativi presupposti. Anche l’annotazione delle fatture di acquisto viene coordinata con il nuovo termine.

La medesima modifica è già replicata negli articoli 56 e 88 del Testo unico IVA, Dlgs 10/2026, destinato a operare dal 1° gennaio 2027.

La novità riduce il rischio di perdere definitivamente la detrazione a causa di fatture ricevute ma registrate tardivamente. Non elimina però la necessità di controllare la ricezione tramite il Sistema di interscambio, l’esigibilità dell’imposta e l’effettivo possesso del documento.

Non significa neppure che sia opportuno rinviare sistematicamente la registrazione. Un ciclo passivo aggiornato rimane essenziale per liquidazioni periodiche, dichiarazioni, riconciliazioni e controllo di gestione.

Concordato preventivo biennale: più benefici per il rinnovo

Il Decreto Omnibus rafforza il regime premiale riservato ai contribuenti che rinnovano il concordato preventivo biennale per il periodo 2026-2027.

Per questi soggetti l’esonero dal visto di conformità viene innalzato:

  • a 100.000 euro annui per la compensazione dei crediti IVA;
  • a 70.000 euro annui per la compensazione dei crediti relativi a imposte dirette e Irap.

L’esonero dal visto o dalla garanzia per i rimborsi IVA sale a 100.000 euro annui.

L’anticipazione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento passa inoltre da uno a due anni, nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina.

Per il 2026 e il 2027 non sono dovuti interessi sui pagamenti rateali delle imposte risultanti dalle dichiarazioni da parte dei soggetti che rinnovano il concordato.

La convenienza del rinnovo non può tuttavia essere valutata soltanto sulla base dei benefici. Occorre confrontare reddito concordato, andamento effettivo dell’attività, capacità finanziaria, rischi di decadenza e possibilità di utilizzare concretamente gli esoneri.

Ravvedimento per gli anni dal 2020 al 2023

Ai soggetti che rinnovano il concordato per il biennio 2026-2027 viene consentito l’accesso a un regime di ravvedimento per le annualità dal 2020 al 2023.

Le imposte sostitutive sono calibrate in funzione del punteggio ISA. Per i periodi d’imposta 2020 e 2021 è prevista una riduzione del 30%, collegata agli effetti dell’emergenza Covid.

Il ravvedimento deve essere valutato distinguendo il vantaggio della definizione dal costo complessivo e dagli effetti sulle annualità interessate.

Prima dell’adesione è utile ricostruire dichiarazioni, punteggi ISA, imponibili, eventuali controlli già avviati e cause che possono impedire l’accesso.

Ingresso di nuovi soci e cause di esclusione dal CPB

A partire dal biennio 2026-2027, l’ingresso di nuovi soci o associati non determina automaticamente l’esclusione in caso di rinnovo del concordato.

L’esclusione non opera quando, nell’anno precedente, i nuovi soggetti abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilato, oppure conseguito redditi d’impresa o di lavoro autonomo, per un importo complessivamente non superiore a 35.000 euro.

La modifica richiede una verifica documentale sui redditi del nuovo socio. Non è sufficiente considerare la percentuale di partecipazione o la data di ingresso nella compagine.

I soggetti che rinnovano il concordato non sono inoltre tenuti al versamento della maggiorazione degli acconti prevista dall’articolo 20 del Dlgs 13/2024.

Redditi finanziari: ritenuta al 20% per i fondi pensione europei

Il decreto aumenta dall’11% al 20% la ritenuta applicabile ai dividendi corrisposti a fondi pensione istituiti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo.

La modifica interessa le società che distribuiscono utili a tali soggetti e gli intermediari incaricati dell’applicazione della ritenuta.

Prima del pagamento occorre aggiornare la qualificazione fiscale del percettore e verificare l’eventuale applicazione di disposizioni convenzionali o sovranazionali.

Irap ed Enti del Terzo settore

Il Dlgs 148/2026 introduce una disciplina speciale Irap per gli Enti del Terzo settore.

L’intervento si coordina con l’entrata in vigore del relativo regime fiscale e con le differenti modalità di determinazione della base imponibile applicabili agli enti commerciali e non commerciali.

Gli ETS devono verificare natura dell’attività, modalità di impiego del personale, eventuale esercizio di attività commerciale e disciplina regionale applicabile.

Accertamenti: componenti pluriennali e antieconomicità

Il decreto interviene sui termini di accertamento relativi ai componenti reddituali che producono effetti in più esercizi.

L’obiettivo è chiarire entro quali limiti l’Amministrazione finanziaria possa verificare presupposti formatisi in annualità precedenti, ma rilevanti anche nei periodi successivi.

Vengono inoltre disciplinati la presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa e il valore probatorio dell’antieconomicità.

L’antieconomicità può costituire un indizio, ma il decreto ne limita l’utilizzo come unico elemento sul quale fondare l’accertamento. L’Amministrazione deve valutare il complesso delle circostanze e degli elementi disponibili.

Per le imprese rimane comunque essenziale documentare operazioni anomale, prezzi non ordinari, rapporti con soci e motivazioni economiche delle scelte gestionali.

Sanzioni sui corrispettivi e soglia di tolleranza

Il correttivo modifica le sanzioni relative all’omessa, errata o tardiva trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Tra le novità rientra la soglia di tolleranza del 5% per determinati disallineamenti tra pagamenti elettronici e operazioni registrate e memorizzate. Entro tale limite non si applicano le sanzioni previste, comprese quelle accessorie, alle condizioni stabilite dalla norma.

L’intervento mira a distinguere gli errori fisiologici dalle irregolarità più significative. Non elimina l’obbligo di collegamento e riconciliazione tra registratore telematico e strumenti di pagamento elettronico.

Adempimento collaborativo e controllo del rischio fiscale

In materia di cooperative compliance viene introdotta la possibilità di rateizzare fino a 20 rate trimestrali le somme dovute a seguito delle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Viene inoltre prorogato al 31 dicembre 2026 il termine relativo alla certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Le imprese interessate devono utilizzare la proroga per completare mappatura dei rischi, procedure di controllo, flussi informativi e responsabilità organizzative. La certificazione non può essere affrontata come un adempimento meramente formale.

Successioni e donazioni: autoliquidazione e controlli

Il Decreto Omnibus interviene anche sulle procedure dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Le modifiche riguardano l’autoliquidazione, i controlli dell’Amministrazione finanziaria e la decorrenza degli interessi.

Per le successioni aperte nel periodo interessato dalla nuova disciplina occorre verificare il momento di presentazione della dichiarazione, le imposte autoliquidate, le eventuali rettifiche e la decorrenza degli importi richiesti dall’ufficio.

Cosa devono fare imprese e professionisti

Il decreto contiene 37 articoli e numerose decorrenze. Un’applicazione corretta richiede un controllo per aree:

  1. aggiornare il calcolo dei fringe benefit delle auto aziendali;
  2. rivedere le procedure di ricezione e registrazione delle fatture passive;
  3. verificare la convenienza del rinnovo del concordato 2026-2027;
  4. ricostruire i presupposti per l’eventuale ravvedimento 2020-2023;
  5. aggiornare la gestione dei crediti d’imposta acquistati dai professionisti;
  6. controllare operazioni straordinarie, perdite e componenti pluriennali;
  7. adeguare procedure sui corrispettivi e sistemi di controllo fiscale.

La pubblicazione del decreto non impone una revisione indiscriminata di tutte le posizioni. Impone però di individuare subito le disposizioni applicabili al singolo contribuente e le decisioni che devono essere assunte prima della chiusura del 2026.

In sintesi

Il Decreto Omnibus 2026 completa e corregge una parte rilevante della riforma fiscale.

Le novità più immediate riguardano il calcolo dei fringe benefit delle auto aziendali, l’estensione dei termini per la detrazione IVA e i maggiori benefici riservati ai contribuenti che rinnovano il concordato preventivo biennale.

Altri interventi incidono su reddito d’impresa e di lavoro autonomo, fiscalità internazionale, accertamenti, sanzioni, Enti del Terzo settore e successioni.

Prima di applicare le nuove disposizioni o rinnovare il concordato, confrontiamoci: Beneggi e Associati può verificare decorrenze, requisiti ed effetti economici sulla specifica posizione.

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Tiziano Beneggi

Settembre 10, 2026

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