Aggiornato al 17 settembre 2026
In sintesi. Un’azienda di autotrasporto che non paga alcuna indennità né rimborso ai propri autisti non può applicare la deduzione forfettaria trasferte: l’importo fisso giornaliero presuppone che una spesa sia stata davvero sostenuta. È la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 136 dell’8 luglio 2026, che interpreta il comma 4 dell’art. 95 del TUIR (imposte sui redditi).
Come funziona il forfait per l’autotrasporto
La norma riconosce alle imprese di trasporto merci in possesso della relativa autorizzazione una scelta. Per gli spostamenti dei dipendenti oltre i confini del Comune si possono dedurre i costi uno a uno, con i documenti, oppure applicare una cifra fissa per ogni giornata di trasferta. Le cifre sono 59,65 euro in Italia e 95,80 euro oltreconfine, al netto di viaggio e trasporto, che si trattano a parte.
La vicenda esaminata
A rivolgersi all’Agenzia è stata una Srl che svolge trasporto merci per conto terzi, in prevalenza per la logistica dell’e-commerce. Gli autisti erano in parte suoi dipendenti e in parte lavoratori forniti da agenzie di somministrazione. L’azienda non riconosceva loro né l’indennità di trasferta né il rimborso a piè di lista, perché il contratto collettivo di logistica, trasporto merci e spedizioni non la prevede per la maggioranza degli autisti, in ragione di come è organizzato l’orario. Sosteneva comunque di poter usare il forfait, dato che gli autisti operavano fuori dal Comune dove è situata l’unità locale di assunzione.
Perché l’Agenzia dice no
Il testo di legge si riferisce alle «spese sostenute». Per l’Agenzia il forfait agevola la quantificazione, non cancella il presupposto: serve un onere che l’impresa abbia effettivamente sopportato. Se non versa nulla all’autista, non c’è nulla da dedurre. A conferma dell’impostazione, il documento richiama la risoluzione n. 39/E dell’11 febbraio 2002, secondo la quale il vantaggio è destinato alle imprese iscritte all’albo degli autotrasportatori per conto terzi, comprese le attività legate al ciclo del trasporto.
La risposta riguarda soltanto il quesito posto e dà per veri i fatti descritti. Non valuta le altre condizioni del comma 4 e non limita i controlli dell’Amministrazione.
Un esempio con i numeri
Un autista passa 20 giorni di un mese in trasferta in Italia fuori dal proprio Comune. Se l’impresa gli corrisponde indennità o rimborsi, la deduzione fissa teorica è 1.193 euro (20 giorni moltiplicati per 59,65). Se non gli corrisponde nulla, come nel caso dell’interpello, la deduzione è zero. L’Agenzia non indica quale quota del forfait debba essere effettivamente erogata: la questione va valutata nel concreto.
Due questioni da non confondere
Il tema della deduzione in capo all’azienda è distinto dal regime fiscale delle somme incassate dal dipendente, che rientrano nel reddito di lavoro dipendente con regole proprie. Il parere tratta solo il primo aspetto.
A chi serve questa indicazione
Interessa le aziende di trasporto merci con autisti propri o somministrati, specie dove la contrattazione collettiva non prevede indennità di trasferta. Prima di scegliere il forfait è prudente controllare, periodo per periodo, quali importi sono stati pagati e come risultano in busta paga.
Domande frequenti
Ogni impresa di trasporto può usare il forfait? No. Occorre l’autorizzazione all’autotrasporto di merci e una spesa effettivamente sostenuta.
Che differenza c’è tra Italia ed estero? Cambia la cifra giornaliera: 59,65 euro per le trasferte nazionali, 95,80 euro per quelle estere.
Gli autisti somministrati rientrano nel caso? Erano compresi nel quesito, ma la risposta si fonda sull’assenza di costo per l’impresa.
L’interpello modifica la legge? No, ne precisa la lettura per il caso esaminato.
Fonti
Agenzia delle Entrate, risposta n. 136 dell’8 luglio 2026. DPR 917/1986 (TUIR), art. 95, comma 4. Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 39/E dell’11 febbraio 2002.
Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.