Il 16 giugno 2025 è fissata la scadenza per il versamento dell’acconto IMU, una delle principali imposte locali sul patrimonio immobiliare. L’adempimento riguarda tutti i possessori di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, salvo le specifiche esenzioni previste dalla normativa.
La pianificazione accurata di questo adempimento rappresenta una scelta strategica per ogni contribuente, in particolare per chi gestisce un patrimonio articolato, società immobiliari o enti non commerciali. Conoscere i parametri corretti di calcolo e sfruttare appieno le esenzioni disponibili consente di evitare sanzioni, ottimizzare il carico fiscale e pianificare i flussi finanziari.
Obbligo e modalità di pagamento
La normativa di riferimento è l’art. 1, comma 762, della legge 160/2019: l’IMU deve essere versata in due rate annuali – acconto entro il 16 giugno, saldo entro il 16 dicembre – oppure in un’unica soluzione, sempre entro il 16 giugno.
Il pagamento si effettua tramite modello F24, utilizzando i codici tributo specifici per ciascuna tipologia di immobile. Da quest’anno, l’intero sistema delle aliquote è stato razionalizzato: ogni Comune sceglie esclusivamente tra quelle previste nel prospetto ministeriale pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze. Le aliquote effettive sono quelle risultanti da tale prospetto, anche se difformi dalle delibere comunali.
Come calcolare l’acconto
Il versamento dell’acconto corrisponde al 50% dell’imposta annua determinata con le aliquote e detrazioni dell’anno precedente. La base imponibile si calcola diversamente a seconda della tipologia di bene:
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Fabbricati: rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per un coefficiente (da 55 a 160).
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Aree edificabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio.
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Terreni agricoli: reddito dominicale rivalutato del 25% moltiplicato per 135.
Una volta individuata la base imponibile e applicata l’aliquota, l’imposta deve essere ripartita in base a mesi e quote di possesso.
Esempio concreto
Un imprenditore possiede un negozio (C/1) con rendita catastale €3.500 e un ufficio (A/10) con rendita €1.200. L’aliquota 2024 è del 10,6‰:
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Negozio:
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Base imponibile = €3.500 × 1,05 × 55 = €202.125
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IMU annua = €202.125 × 10,6‰ = €2.142,53
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Ufficio:
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Base imponibile = €1.200 × 1,05 × 80 = €100.800
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IMU annua = €100.800 × 10,6‰ = €1.068,48
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Acconto = (€2.142,53 + €1.068,48) / 2 = €1.605,50
Regole per enti non commerciali
Gli enti non commerciali versano l’IMU in tre rate: due acconti (50% dell’imposta versata l’anno precedente) il 16 giugno e il 16 dicembre, e un saldo definitivo (per l’anno precedente) entro il 16 giugno dell’anno successivo.
Focus: abitazione principale e pertinenze
Per effetto della sentenza Corte Costituzionale 209/2022, l’abitazione principale è esente se è l’effettiva dimora del possessore, anche se diversa da quella degli altri familiari. L’esenzione si applica a una sola unità abitativa e a una pertinenza per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7. Abitazioni contigue ma non accorpate catastalmente sono considerate distinte.
Se un coniuge possiede un’abitazione e l’altro una seconda contigua, solo l’unità con annotazione catastale di “fusione ai fini fiscali” potrà essere esente integralmente.
Fabbricati rurali e terreni agricoli
I fabbricati rurali strumentali (categoria D/10 o con annotazione di ruralità) possono avere aliquota ridotta fino all’1‰ o azzerata dal Comune. Le abitazioni rurali, se non utilizzate come prima casa, restano soggette a IMU ordinaria.
I terreni agricoli sono esenti se:
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ubicati in comuni montani (circ. Min. Fin. 9/1993)
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posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP iscritti alla previdenza agricola
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situati in isole minori (allegato A, legge 448/2001)
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destinati ad uso collettivo in modo indivisibile e inusucapibile
Al contrario, il giardino accatastato separatamente dall’abitazione è soggetto a tassazione.