Il Dl 30 giugno 2021, n. 99, motivato dal persistere dell’emergenza sanitaria (ed economica) da Covid-19, ha previsto – all’articolo 2 – la proroga al 31 agosto 2021 della sospensione dei termini di versamento scadenti nel periodo che è iniziato l’8 marzo 2020.
La proroga riguarda i versamenti di entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché gli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, Dl 78/2010. Si tratta degli avvisi di addebito Inps, degli avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali, degli accertamenti doganali, delle ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali. Secondo il discutibile orientamento dell’agenzia delle Entrate la sospensione non riguarda gli avvisi di accertamento dalla stessa emanati, come indicato dalla Cm 20 marzo 2020, n. 5/E.
Sono altresì sospese le rate da dilazioni dei ruoli ai sensi dell’articolo 19, Dpr 602/1973 che scadono nel medesimo periodo (anche in questo caso il pagamento deve avvenire entro il 30 settembre 2021).
Poiché «i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione», consegue che il pagamento dei versamenti scaduti nell’anzidetto periodo di sospensione slitta al 30 settembre 2021. Non necessariamente, entro fine settembre, occorre pagare tutto, in quanto rimane ferma la possibilità di chiedere la dilazione (rateazione) in costanza dei requisiti di legge (sempre entro il 30 settembre 2021).
Per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate si determina con il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Sono altresì sospese le rate da dilazioni dei ruoli ai sensi dell’articolo 19, Dpr 602/1973 che scadono nel medesimo periodo (anche in questo caso il pagamento deve avvenire entro il 30 settembre 2021); per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dai piani di pagamento accordati viene determinata nel caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, invece delle 5 rate ordinariamente previste.
TERMINI DI ACCERTAMENTO: L’articolo 68, comma 4-bis, Dl 18/2020 prevede poi la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza/ prescrizione relativamente alla notifica di:
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