Agenzie viaggi e tour operator, come accedere al tax credit

Per l’attuazione della linea progettuale «Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator», la Misura M1C3, dell’investimento 4.2.2 nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al Dm 6 agosto 2021, sono stati stanziati ben 98 milioni di euro per gli investimenti nel digitale effettuati dal comparto del turismo.

 

Tra le misure contenute nell’atto, all’articolo 1 attribuisce alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale un credito di imposta e un contributo a fondo perduto a fronte di specifiche spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d’impresa; e all’articolo 4 introduce il DIGITOUR, un nuovo contributo, destinato alle agenzie di viaggio e ai tour operator, da fruire come credito d’imposta, per gli investimenti e le attività di sviluppo del digitale.

 

Il DIGITOUR è gestito da Invitalia e concesso dal Ministero del Turismo. La misura consente, alle agenzie di viaggio e i tour operator, la possibilità di fruire di un nuovo credito d’imposta – pari al 50% dei costi sostenuti – a decorrere dal 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore del «decreto PNRR») e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti e attività di sviluppo digitale.

 

Le domande per accedere al tax credit digitalizzazione potranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica dalle ore 12:00 del giorno 4 marzo 2022 alle ore 17:00 del giorno 4 aprile 2022 tramite la sezione dedicata attivata nel sito di Invitalia.

 

SOGGETTI BENEFICIARI DEL TAX CREDIT DIGITALIZZAZIONE: Le agenzie di viaggi e i tour operator, le cui attività sono identificate dai seguenti codici ATECO:

  • Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator con codice 79.1;
  • Attività delle agenzie di viaggio con codice 79.11;
  • Attività dei tour operator con codice 79.12.

 

Tutti i requisiti richiesti dalla norma devono essere mantenuti fino ai successivi 5 anni dalla concessione dell’agevolazione, a pena di decadenza dal diritto all’agevolazione medesima e il recupero degli incentivi erogati, anche tramite domanda di insinuazione al passivo da parte del Ministero del Turismo.

 

Il credito d’imposta è riconosciuto più specificatamente che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al tax credit, sono regolarmente al registro delle imprese. Inoltre, l’articolo 7 del decreto attuativo del 29 dicembre specifica che a pena di esclusione, non è ammessa la partecipazione al bando da parte di imprese che si trovano in stato di fallimento e di liquidazione, anche volontaria.

 

Ai fini della concessione e dell’erogazione degli incentivi, inoltre, il soggetto richiedente, a pena di esclusione, deve essere:

  1. a) in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), ad esclusione dei soggetti non obbligati alla regolarità contributiva;
  2. b) in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana; a tal fine occorre produrre una dichiarazione sostitutiva.

Il nuovo contributo, fruibile sotto forma di credito d’imposta, è pari al 50% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale,. L’agevolazione è concessa fino all’importo massimo complessivo di 25 mila euro per impresa.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, dall’anno successivo a quello dell’autorizzazione di Invitalia. Il credito di imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari e è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cedibilità potrebbe essere influenzata dalle novità contenute nella versione definitiva del decreto Sostegni-ter attualmente al vaglio del Governo.

 

Al tax credit in esame non si applicano i limiti di utilizzo dei crediti di imposta di cui all’articolo 34, comma 1, della Legge 388/2000 e di cui all’articolo 1, comma 53, della Legge 244/2007.

 

Inoltre, ai fini della compensazione si ricorda che l’articolo 22 del Sostegni-bis (Dl 73/20219) ha modificato per l’anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili per soggetti intestatari di conto fiscale, elevandolo a 2 milioni di euro.

 

Il credito d’imposta spetta in riferimento alle spese sostenute, a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti e attività di sviluppo digitale. Per DIGITOUR, il decreto interministeriale del 29 dicembre specifica che, ai fini della determinazione degli incentivi, sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute, le seguenti spese:

  • acquisto, anche in leasing, e installazione di personal computer e altre attrezzature informatiche, modem, router e di impianti wifi;
  • affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
  • acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;
  • acquisto, anche in leasing, di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
  • creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acqui-sto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l’interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;
  • acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM (Customer Relationship Management);
  • acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all’hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;
  • acquisto o affitto di licenze del software ERP per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;
  • creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;
  • acquisto o affitto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.

Sono escluse dalle spese ammissibili i costi relativi alla intermediazione commerciale. Gli investimenti o le attività di sviluppo digitale a pena di decadenza dall’incentivo devono essere:

  • realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla presentazione della domanda;
  • recare nella scheda progetto una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione, e il progetto dovrà essere obbligatoriamente corredato da relazione tecnica;
  • avviati entro un anno dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell’elenco dei soggetti beneficiari ammessi agli incentivi;
  • conclusi entro il termine di dodici mesi dall’inizio dell’intervento; tale termine è prorogabile, su richiesta, di massimo sei mesi.

In ogni caso gli interventi devono essere conclusi non oltre la data del 31 dicembre 2024.

Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Tuir e l’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata:

  • dal presidente del collegio sindacale, o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali;
  • da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro;
  • dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

 

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