Per l’attuazione della linea progettuale «Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator», la Misura M1C3, dell’investimento 4.2.2 nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al Dm 6 agosto 2021, sono stati stanziati ben 98 milioni di euro per gli investimenti nel digitale effettuati dal comparto del turismo.
Tra le misure contenute nell’atto, all’articolo 1 attribuisce alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale un credito di imposta e un contributo a fondo perduto a fronte di specifiche spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d’impresa; e all’articolo 4 introduce il DIGITOUR, un nuovo contributo, destinato alle agenzie di viaggio e ai tour operator, da fruire come credito d’imposta, per gli investimenti e le attività di sviluppo del digitale.
Il DIGITOUR è gestito da Invitalia e concesso dal Ministero del Turismo. La misura consente, alle agenzie di viaggio e i tour operator, la possibilità di fruire di un nuovo credito d’imposta – pari al 50% dei costi sostenuti – a decorrere dal 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore del «decreto PNRR») e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti e attività di sviluppo digitale.
Le domande per accedere al tax credit digitalizzazione potranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica dalle ore 12:00 del giorno 4 marzo 2022 alle ore 17:00 del giorno 4 aprile 2022 tramite la sezione dedicata attivata nel sito di Invitalia.
SOGGETTI BENEFICIARI DEL TAX CREDIT DIGITALIZZAZIONE: Le agenzie di viaggi e i tour operator, le cui attività sono identificate dai seguenti codici ATECO:
Tutti i requisiti richiesti dalla norma devono essere mantenuti fino ai successivi 5 anni dalla concessione dell’agevolazione, a pena di decadenza dal diritto all’agevolazione medesima e il recupero degli incentivi erogati, anche tramite domanda di insinuazione al passivo da parte del Ministero del Turismo.
Il credito d’imposta è riconosciuto più specificatamente che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al tax credit, sono regolarmente al registro delle imprese. Inoltre, l’articolo 7 del decreto attuativo del 29 dicembre specifica che a pena di esclusione, non è ammessa la partecipazione al bando da parte di imprese che si trovano in stato di fallimento e di liquidazione, anche volontaria.
Ai fini della concessione e dell’erogazione degli incentivi, inoltre, il soggetto richiedente, a pena di esclusione, deve essere:
Il nuovo contributo, fruibile sotto forma di credito d’imposta, è pari al 50% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale,. L’agevolazione è concessa fino all’importo massimo complessivo di 25 mila euro per impresa.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, dall’anno successivo a quello dell’autorizzazione di Invitalia. Il credito di imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari e è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cedibilità potrebbe essere influenzata dalle novità contenute nella versione definitiva del decreto Sostegni-ter attualmente al vaglio del Governo.
Al tax credit in esame non si applicano i limiti di utilizzo dei crediti di imposta di cui all’articolo 34, comma 1, della Legge 388/2000 e di cui all’articolo 1, comma 53, della Legge 244/2007.
Inoltre, ai fini della compensazione si ricorda che l’articolo 22 del Sostegni-bis (Dl 73/20219) ha modificato per l’anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili per soggetti intestatari di conto fiscale, elevandolo a 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta spetta in riferimento alle spese sostenute, a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti e attività di sviluppo digitale. Per DIGITOUR, il decreto interministeriale del 29 dicembre specifica che, ai fini della determinazione degli incentivi, sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute, le seguenti spese:
Sono escluse dalle spese ammissibili i costi relativi alla intermediazione commerciale. Gli investimenti o le attività di sviluppo digitale a pena di decadenza dall’incentivo devono essere:
In ogni caso gli interventi devono essere conclusi non oltre la data del 31 dicembre 2024.
Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Tuir e l’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata:
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