La rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni è un’agevolazione che permette di ridurre la tassazione in sede di cessione dei beni; la rideterminazione, infatti, consente di assumere, in luogo del costo o valore iniziale del bene oggetto della rivalutazione, quello indicato nella perizia di stima con la conseguenza di far emergere, in caso di cessione, una plusvalenza minore o addirittura di azzerarla.
Possono beneficiare della rivalutazione esclusivamente le seguenti tre categorie di soggetti:
Restano, invece, esclusi i titolari di reddito di impresa.
I beni che possono essere rivalutati sono i terreni agricoli, i terreni edificabili e le partecipazioni in società non quotate, sia qualificate, che rappresentano cioè una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale, sia non qualificate.
La rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni si realizza in due fasi: la prima è la redazione della perizia giurata di stima; la seconda consiste nel versamento dell’imposta sostitutiva. La perizia di stima è necessaria al fine di stabilire il valore effettivo del terreno e dev’essere redatta da un professionista abilitato. In particolare:
Sul valore di perizia deve poi essere applicata l’imposta sostitutiva.
Come anticipato, il Decreto cosiddetto “Energia” (Dl 17/2022) ha previsto la riapertura dei termini per procedere alla rivalutazione anche per l’anno 2022. I requisiti soggettivi e oggettivi, nonché le regole per accedere alla rivalutazione restano quella già note. Le novità sono tre:
L’imposta sostitutiva si applica sull’intero valore rivalutato e l’ammontare va versato in un’unica soluzione oppure in tre rate annuali di pari importo, in un massimo di tre rate, ciascuna maggiorata del 3% annuo a titolo di interessi.
Al fine di verificare la convenienza dell’operazione di rideterminazione è necessario confrontare l’ammontare d’imposta sostitutiva da versare per la rideterminazione e l’ammontare dovuto in caso di tassazione ordinaria che si avrebbe sulla plusvalenza.
Le rivalutazioni devono essere indicate nel modello di dichiarazione dei redditi relativo all’anno in cui la rivalutazione è eseguita.
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