Agevolazione prima casa: nuovi termini di alienazione postuma per i rogiti 2024 e 2025

 

La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) introduce una modifica significativa ai termini per beneficiare delle agevolazioni “prima casa”. A partire dal 1° gennaio 2025, il termine per alienare o donare un immobile preposseduto è stato esteso da uno a due anni, rappresentando una novità di rilievo per chi acquista una nuova abitazione con questo regime agevolativo.

Cosa Cambia con la Legge di Bilancio 2025

L’agevolazione “prima casa” prevede una serie di benefici fiscali:

  • Riduzione dell’Iva dal 10% al 4%.
  • Riduzione dell’imposta di registro dal 9% al 2%.
  • Riduzione delle imposte ipotecarie e catastali a 200 euro ciascuna in caso di successione.

Tuttavia, per accedere o mantenere questi benefici, sono richiesti specifici requisiti, tra cui:

  • L’acquisto deve riguardare un’abitazione non di lusso (categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9).
  • Il contribuente deve stabilire la residenza nel Comune dove si trova l’immobile acquistato.
  • Non possedere altri immobili nello stesso Comune o su tutto il territorio nazionale che siano stati acquistati con le stesse agevolazioni.

La novità principale introdotta dalla legge riguarda il periodo entro cui chi acquista un nuovo immobile con l’agevolazione deve alienare l’immobile precedentemente acquistato con le medesime agevolazioni. Dal 2025, il termine passa da un anno (alienazione infrannuale) a due anni (alienazione infrabiennale).

Chi Può Beneficiarne

La nuova disposizione si applica a:

  • Rogiti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025.
  • Rogiti stipulati nel 2024, per i quali il termine annuale non sia scaduto al 31 dicembre 2024. Ad esempio, chi ha stipulato un rogito dal 2 gennaio 2024 avrà tempo fino a due anni per procedere all’alienazione dell’immobile preposseduto.

Non si applica invece ai contribuenti per i quali il termine annuale è già scaduto nel 2024 senza che sia stata effettuata l’alienazione.

Doppio Requisito di Impossidenza

La normativa distingue tra due tipi di impossidenza:

  1. Nel Comune del nuovo acquisto: L’acquirente non deve possedere altri immobili nel Comune dove si trova la nuova abitazione. In questo caso, l’alienazione deve avvenire prima del nuovo acquisto.
  2. Su tutto il territorio nazionale: Per immobili acquistati con le agevolazioni “prima casa”, è possibile alienare entro il nuovo termine dei due anni.

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