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Altri 4 mesi di Rem, escluso chi ha esaurito Naspi o Dis-coll

 

Altri quattro mesi di reddito di emergenza, ma senza la versione speciale dedicata a chi ha percepito la Naspi o la Dis-coll.

 

Restano in vigore tutti i requisiti e le caratteristiche definite nel decreto Sostegni 1, tranne per il fatto che il reddito familiare di riferimento per beneficiare di questa proroga è quello di aprile 2021 e non più quello dello scorso mese di febbraio.

 

Il Rem ha un importo che può variare da 400 a 840 euro, ma per ottenerlo occorre rispettare diversi requisiti, tra cui quello reddituale: la famiglia, nel mese di riferimento (in questo caso aprile 2021) deve aver avuto un reddito (vale il principio di cassa) non superiore al valore del Rem che potrebbe ricevere. In entrambi i casi l’importo si calcola partendo da 400 euro per la famiglia monocomponente, importo da moltiplicare per la scala di equivalenza (0,4 per ogni ulteriore familiare maggiorenne; 0,2 per i minorenni). La scala di equivalenza non può superare il fattore moltiplicativo 2, innalzato a 2,1 in presenza di disabili gravi (arrivando quindi a 840 euro). Se la famiglia vive in affitto, il limite reddituale va aumentato di un dodicesimo del canone annuale. Altri requisiti economici sono relativi al patrimonio familiare mobiliare, correlato al numero di componenti ma comunque con un limite massimo e al valore Isee, che deve essere inferiore a 15mila euro al momento della presentazione della domanda di Rem.

 

Con l’estensione contenuta nel decreto Sostegni-bis, diventano complessivamente 12 le mensilità di Rem di cui una famiglia potrebbe beneficiare, partendo dalle due iniziali introdotte con il decreto legge 34/2020.

 

Gli interessati dovranno presentare domanda all’Inps entro il 31 luglio per ricevere le nuove quattro mensilità, secondo le istruzioni che saranno fornite dall’istituto di previdenza. L’aiuto sarà corrisposto fino a esaurimento degli 884,4 milioni di euro disponibili.

 

Non è stata confermata, invece, la versione del Rem, contenuta nell’articolo 12, comma 2, del Dl 41/2021, in favore di chi ha terminato di percepire le indennità di disoccupazione Naspi o Dis-coll tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021. Per loro erano state previste tre mensilità (marzo, aprile e maggio) con importo fisso di 400 euro.

 

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