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Blocco licenziamenti e cassa integrazione, tutte le regole del Sostegni bis

 

Il blocco dei licenziamenti resta per tutte le aziende fino al 30 giugno, successivamente continua ad applicarsi solo in relazione all’utilizzo degli ammortizzatori sociali. Le regole restano immutate per le imprese che utilizzano il FIS (Fondo di Integrazione Salariale) e la cassa in deroga (CIGD) ossia quelle del commercio e servizi, che con causale Covid non possono licenziare fino al 31 ottobre, mentre per le altre imprese il Decreto Sostegni bis prevede lo stop solo se chiedono la cassa dal primo luglio e per tutta la durata della CIG, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2021.

 

Blocco licenziamenti con CIG e sgravi: Fino al 30 giugno restano le regole previste dal primo decreto Sostegni, quindi il divieto di licenziamenti per tutte le imprese. Le novità del Sostegni bis si applicano dal primo luglio ai settori industria ed edilizia. Prevedono un esonero dal contributo addizionale sulla cassa integrazione chiesta per periodi successivi al primo luglio. Se utilizzano l’ammortizzatore sociale, però, non possono licenziare fino al 31 dicembre 2021. Il contributo in questione (previsto dall’articolo 5 del dlgs 148/2015) è pari al 9, 12 o 15% a seconda delle ore di CIG utilizzate nel quinquennio (rispettivamente, fino a 52 settimane, fino a 104 settimane, oltre questa soglia) ma che non si applica da luglio a dicembre 2021 in caso di richiesta di CIG ordinaria per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. La richiesta di cassa comporta automaticamente l’applicazione del beneficio sul contributo addizionale, di conseguenza fa scattare il blocco dei licenziamenti. Meccanismo simile per il nuovo sgravio di cui all’articolo 43, che prevede per i settori turismo, stabilimenti termali e commercio, un esonero contributivo nei limiti del doppio delle ore di CIG utilizzate da gennaio a marzo 2021: l’agevolazione, applicabile fino a fine anno, è accompagnata dal divieto di licenziamenti fino al 31 dicembre.

 

Deroghe ai divieti: Il divieto, analogamente a quello già previsto fino al 31 ottobre per il commercio e i servizi, riguarda l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 223/1991 (licenziamento collettivo), comportando la sospensione di quelle pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, e i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, con la sospensione delle relative procedure di conciliazione eventualmente in corso. Restano invece sempre possibili i licenziamenti motivati da:

  • cessazione definitiva dell’attività dell’impresa,
  • cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione senza continuazione, anche parziale, dell’attività: qui sono esclusi i casi in cui ci sia, nel corso della liquidazione, un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, oppure un accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo, firmato dai sindacati, limitatamente ai lavoratori che aderiscono (i quali hanno la Naspi).

 

Fallimento senza esercizio provvisorio: se è previsto l’esercizio provvisorio limitatamente a uno specifico ramo d’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

 

Nuova CIG Covid con regole ad hoc: Il dl Sostegni bis prevede nuove tranche di cassa Covid. Ne hanno diritto i datori di lavoro che nel primo semestre 2021 hanno subito un calo di fatturato del 50% rispetto al primo semestre 2019, previo accordo collettivo aziendale finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa dell’attività. Possono chiedere 26 settimane di cassa Covid, per periodi dal 26 maggio al 31 dicembre 2021, con una riduzione media dell’orario di lavoro che non può superare l’80% e riduzione complessiva per singolo lavoratore non superiore al 90%. Ai lavoratori viene pagato il 70% della retribuzione delle ore non lavorate ed anche in questo caso c’è l’esonero dal contributo addizionale.

 

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