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Ammortamenti, sospensione temporanea

 

La legge di conversione del decreto “Agosto” apre le porte alla possibilità per il 2020 di “sospendere” gli ammortamenti delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, rinviando la rilevazione delle relative quote all’esercizio successivo e, dunque, mettendo un po’ di “smalto” ai bilanci delle imprese per mitigare, in parte, gli effetti “negativi” dovuti all’emergenza sanitaria.

 

La novità interessa l’esercizio in corso alla data del 15 agosto 2020 e consente alle imprese che redigono il bilancio senza l’adozione dei principi contabili internazionali di scegliere l’eventuale possibilità di non effettuare nel 2020 fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

 

La novità in commento consentirà alle imprese di poter conservare in bilancio il valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali che risulta dall’ultima iscrizione, vale a dire quello dell’ultimo bilancio annuale approvato, prima dell’emergenza sanitaria. Inoltre, le imprese adottando le novità in commento potranno pubblicare bilanci più performanti, visto che gli stessi non saranno “appesantiti” dalle quote di ammortamento del 2020 e, dunque, ci sarà una sorta di “contenimento” delle perdite ahimè protagoniste di molti bilanci “post-Covid”. Con la facoltà di differire temporaneamente l’ammortamento le imprese in pratica potranno prolungare per un anno gli effetti dell’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

 

Le disposizioni contenute nella Legge n. 126/2020 di conversione del Decreto Agosto regolamentano, non solo tale facoltà di sospensione degli ammortamenti, ma l’insieme degli adempimenti che le imprese dovranno mettere in atto per fruire dell’agevolazione in commento, sia sotto un profilo se vogliamo contabile che informativo. Inoltre, il comma 7-quinquies del citato articolo 60 disciplina in modo specifico anche gli aspetti fiscali legati alla facoltà di optare per la “sospensione” temporanea della quota di ammortamento del 2020, disponendo a prescindere dal “differimento” delle quote la possibilità di effettuare, comunque, la loro deducibilità fiscale, ai fini Ires e Irap, secondo le consuete norme del Tuir.

 

È data facoltà ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, per l’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Agosto, di non effettuare una percentuale – fino al 100% – dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

 

L’opzione per il differimento degli ammortamenti può essere esercitata anche in deroga dell’articolo 2426, primo comma, n. 2, del Codice Civile che, invece, dispone che il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Grazie alla norma contenuta nell’articolo 60, comma 7-bis le imprese, quindi, potranno “slittare” di un anno la quota (totale o parziale) di ammortamento, tale quota “non effettuata” nel 2020 verrà rinviata e rilevata nel conto economico dell’esercizio successivo. Da un punto di vista oggettivo, la sospensione temporanea degli ammortamenti riguarda tutte le categorie di immobilizzazioni, materiali e immateriali, soggette ai criteri di valutazione disposti dall’articolo 2426, comma 1, punto 2), del Codice Civile.

 

L’adozione della facoltà di sospendere temporaneamente le quote dell’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali implica specifici adempimenti per le imprese che vogliono optare per tale agevolazione. Per prima cosa è da rilevare che i soggetti che si avvalgono della facoltà sopracitata dovranno destinare a una “riserva indisponibile” gli utili per un ammontare corrispondente alla quota di ammortamento “sospesa”, vale a dire quella non effettuata. Qualora gli utili siano insufficienti o mancanti occorre procedere secondo le specifiche disposizioni stabilite dal legislatore nel seguente modo:

  • se gli utili di esercizio sono di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili;
  • in mancanza, la riserva indisponibile dovrà essere integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

 

Sotto un profilo contabile è stabilito che la quota di ammortamento “non effettuata” dovrà essere “sospesa” e imputata nel conto economico relativo all’esercizio successivo, inoltre, adottando il medesimo criterio, saranno differite anche le quote successive. Ciò significa che con tale opzione si assisterà alla “sospensione” della quota di ammortamento nel bilancio 2020 e l’evidenza di essa nel bilancio 2021, nonché il riflesso nei bilanci successivi. Per quanto riguarda poi il piano di ammortamento originario avremo conseguentemente un vero e proprio “allungamento” di un anno. Per quanto detto, tale specifica indicazione normativa richiede senz’altro un momento di verifica da parte dei redattori del bilancio, sotto un profilo di convenienza, anche ai fini della rappresentazione, al fine di valutare con opportune proiezioni le interferenze in bilancio delle relative quote di ammortamento “sospese”.

 

Sotto il profilo soggettivo i destinatari della sospensione temporanea delle quote di ammortamento sono quelli descritti nel presente paragrafo, risultando per differenza “escluse” solo alcune categorie residuali, vale a dire quei soggetti che dal legislatore non sono stati annoverati, in maniera esplicita o implicita.

 

Se l’impresa decide di avvalersi della facoltà di differire la quota di ammortamento per l’esercizio in corso alla data del 15 agosto 2020 dovrà argomentare la scelta in seno alla Nota Integrativa dando evidenza:

  • delle ragioni della deroga alle disposizioni ordinarie;
  • dell’iscrizione e dell’importo della riserva indisponibile;
  • dell’influenza della deroga sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

Con riferimento alle micro-imprese, non essendo soggette all’obbligo della Nota Integrativa, sembra opportuno rilevare che – come in altri contesti applicativi – l’informativa afferente il differimento dell’ammortamento può essere fornita in calce allo Stato Patrimoniale. Da un punto meramente fiscale gli aspetti della sospensione temporanea dei costi dell’ammortamento sono disciplinati dal comma 7-quinquies dell’articolo 60 in commento. In base alle novità i soggetti che si avvalgono della facoltà di sospendere gli ammortamenti per il 2020 potranno dedurre, in deroga al principio di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83 e delle norme generali previste dall’articolo 109, comma 4, lettera B) del Tuir, la quota di ammortamento “sospesa” a prescindere dall’imputazione al Conto Economico, sia ai fini delle imposte dirette che dell’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive. In pratica, per espressa previsione normativa, le imprese da una parte non rileveranno nel Conto Economico la quota di ammortamento che risulta “sospesa” per l’esercizio in corso alla data del 15 agosto 2020, dall’altro potranno ugualmente dedurre fiscalmente il corrispondente ammontare.

 

Da un punto di vista fiscale gli aspetti afferenti alla deducibilità collegata al differimento dell’ammortamento creano ovviamente un “doppio binario”, difatti, la “sospensione” ha una valenza sul piano civilistico, mentre sotto un profilo fiscale le quote di ammortamento continuano a poter essere dedotte sempre alle condizioni e nei limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del Tuir, pur senza imputazione a Conto Economico. Quanto sin qui rappresentato genera ovviamente un disallineamento tra il valore netto contabile e quello fiscalmente riconosciuto, e sotto un certo profilo possiamo asserire che ciò impatta in maniera neutrale ai fini del bilancio visto che alla mancata rilevazione nel Conto Economico della quota di ammortamento “sospeso” e alla collegata deducibilità “fiscale” della medesima quota, consegue, vista la natura temporanea del differimento, una rilevazione nel bilancio 2020 delle relative “imposte differite”, in ossequio al principio contabile OIC25.

 

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