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Ammortamenti, sospesi anche nel 2021

 

Sospensione degli ammortamenti, anche parziale, nel bilancio al 31 dicembre 2021. Lo stabilisce la legge di conversione del decreto Milleproroghe che riscrive la proroga disposta in modo impreciso dal comma 711 della legge di Bilancio 2022. Le regole contabili e fiscali per il mancato stanziamento degli ammortamenti nel bilancio 2021 diventano così le stesse già previste per i rendiconti riguardanti l’esercizio 2020.

 

L’articolo 60, comma 7-bis, del Dl 104/2020 ha previsto la possibilità, nei bilanci dell’esercizio in corso al 15 agosto 2020, redatti secondo i principi contabili italiani, di non stanziare in tutto o in parte gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. La disposizione, che è stata illustrata dall’Oic nel documento interpretativo 9/2021, è stata prorogata ai bilanci dell’esercizio successivo dal comma 711 della legge di bilancio 2022, limitatamente, però, alle imprese che nel 2020 «non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali». L’articolo 3, comma 5-quinquiesdecies del decreto Milleproroghe, inserito dalla legge di conversione, riscrive opportunamente la disposizione di proroga stabilendo semplicemente che la norma è applicabile anche nella redazione dei bilanci dell’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020.

 

Le società possono dunque applicare la sospensione degli ammortamenti nei bilanci del 2021, indipendentemente dal comportamento tenuto lo scorso anno, adottando le regole previste dalla disposizione originaria. La sospensione può essere parziale e dunque effettuarsi sino al 100% delle quote. La scelta della minor percentuale deve essere coerente con le motivazioni della sospensione, che vanno illustrate in nota integrativa. La quota sospesa nel 2020 è imputata nel bilancio seguente, facendo slittare in avanti le quote successive e prolungando il piano di ammortamento di un anno. Replicando questa regola per i bilanci attualmente in fase di chiusura, si verificherà (per chi ha sospeso ammortamenti sia nel 2020 che nel 2021) il rinvio della quota 2020 al bilancio del 2022 e di quella del 2021 al bilancio 2023, con allungamento di due esercizi. Questo slittamento biennale, che presuppone un allungamento della vita utile del bene per uguale periodo, deve essere coordinato con le regole contabili generali in materia.

 

Il mancato stanziamento a bilancio si accompagna alla facoltà di dedurre le quote nei modelli Redditi e Irap 2022, rispettando i limiti degli articoli 102, 102-bis e 103 del Tuir. La sospensione civilistica degli ammortamenti non fa venire meno l’obbligo di dedurre le quote di superammortamento e di iperammortamento secondo i coefficienti tabellari del Dm 31 dicembre 1988.

 

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