Anche le perdite qualificate emerse nel bilancio dell’esercizio 2021 non fanno scattare, per un periodo di cinque anni, gli obblighi di ricostituzione del capitale sociale delle Spa e delle Srl.
L’articolo 3, comma 1-ter, inserito in conversione del decreto Milleproroghe (Dl 228/2021) introduce il 31 dicembre 2021 come nuova data di riferimento della disposizione del Dl 23/2020 che aveva sospeso le norme su ricapitalizzazione e cause di scioglimento in presenza di perdite superiori a un terzo del capitale nel bilancio dell’esercizio 2020.
L’articolo 6 del decreto Liquidità (Dl 23 del 2020) ha previsto che alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, commi 2 e 3 e 2447, per le Spa, 2482-bis, commi 4, 5, 6, e 2482-ter, per le Srl, e non opera la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies del Codice civile.
In pratica, per l’esercizio 2020 sono state disapplicate le norme riguardanti gli obblighi di riduzione del capitale in presenza di perdite superiori a un terzo, l’obbligo di ricapitalizzazione quando le perdite riducono il capitale sociale al di sotto dei minimi legali e infine le cause di scioglimento in presenza di perdite qualificate. La perdita, conclude la disposizione, dovrà rientrare al di sotto del terzo del capitale entro il quinto esercizio successivo.
La legge di conversione del Milleproroghe modifica l’articolo 6 del Dl 23/2020 sostituendo l’originario richiamo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 con quello in corso al 31 dicembre 2021. Nonostante l’apparente cancellazione della norma di salvaguardia riguardante il 2020, è da ritenere che la legge vada applicata in ragione del tempo e che dunque il nuovo riferimento temporale si aggiunga e non sostituisca quello precedente (in tal senso anche le schede di lettura della Camera).
Anche nella chiusura del bilancio 2021, pertanto, qualora la perdita di oltre un terzo sia tale da portare il capitale al di sotto del minimo legale, gli amministratori dovranno convocare l’assemblea e l’assemblea potrà avvalersi (in alternativa alla ricostituzione del capitale) del rinvio fino alla approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2026 (quinto esercizio successivo). L’assemblea che approva il bilancio 2026 delibererà di conseguenza.
Come già per il bilancio 2020, non è disapplicata la disposizione del comma 1 dell’articolo 2446 (Spa) e dell’articolo 2482-bis (Srl). Conseguentemente, in presenza di perdite che superano il terzo del capitale, occorre che gli amministratori sottopongano la situazione patrimoniale all’assemblea (nel caso potrà essere costituita dal bilancio d’esercizio) con un’apposita relazione (che, per il bilancio al 31 dicembre 2021, potrà essere parte integrante della nota integrativa o della relazione sulla gestione se redatta) corredata dalle osservazioni dei sindaci.
Resta inoltre in vigore il divieto di distribuzione di utili in caso di perdita del capitale sociale, fino a che il capitale non sia stato reintegrato o ridotto (articolo 2433, comma 3, del Codice civile).
Nel bilancio 2021 e in quelli successivi fino al 2026 (periodo in cui si applica il regime di sospensione), la nota integrativa dovrà evidenziare in modo separato le perdite per le quali si è applicata la moratoria nei provvedimenti sul capitale con indicazione della loro origine e delle movimentazioni intervenute. Lo stesso per le perdite 2020, laddove anche lo scorso anno ci si sia avvalsi della norma.
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