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Ammortizzatori Covid-19, fruizione senza soluzione di continuità

 

I trattamenti di cassa integrazione previsti dal decreto Sostegni possono essere concessi in continuità con quelli della legge di Bilancio 2021, purché i datori di lavoro abbiano integralmente fruito delle settimane a disposizione prima del 1° aprile.

 

L’articolo 8, comma 1 e 2, del decreto-legge stabilisce che i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili alla pandemia possono presentare, per i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del decreto, domanda di concessione di Cigo Covid per una durata massima di 13 settimane o di 28 settimane per assegno ordinario o Cigd a decorrere dal 1° aprile e, rispettivamente, fino al 30 giugno o fino al 31 dicembre 2021.

 

Si è posto il problema della scopertura di cassa integrazione nelle giornate dal 26 al 31 marzo soprattutto per le aziende che, essendo in maggiore difficoltà o addirittura chiuse, hanno dovuto utilizzare in continuità le 12 settimane previste dalla legge di Bilancio 2021. Con il comma 2-bis introdotto dal Senato nell’articolo 8, si è stabilito che «i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei tratta- menti di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 30 di- cembre 2020, n. 178».

 

La norma fa riferimento al concetto di “fruito” e non di “autorizzato” come gli operatori erano abituati a leggere nelle norme emergenziali. Il provvedimento sembra esse- re stato costruito sul presupposto che le aziende per poter anticipare, rispetto al 1° aprile, devono aver completamente e sostanzialmente esaurito le precedenti 12 settimane. Una diversa ipotesi di lavoro non avrebbe generato un problema da emendare. Pertanto, si può affermare che, almeno in questo caso, non c’è una sostanziale differenza tra il termine “autorizzato” e il termine “fruito”.

 

L’Inps, prima con un comunicato stampa e poi con la circolare 72/2021, aveva cercato una soluzione sul piano amministrativo, affermando che il nuovo periodo di trattamenti poteva essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si col- loca il 1° aprile (quindi da lunedì 29 marzo). E questo sul presupposto che per il mondo industriale che utilizza la Cigo, la settimana è sempre considerata da lunedì a domenica. Evidentemente questo discorso non si sarebbe applicato per le aziende che utilizzano gli strumenti del Fondo di integrazione sala- riale o la cassa in deroga, laddove la settimana è considerata un periodo di sette giorni indipendentemente da quello di inizio. L’incertezza di questo intervento amministrativo è ora superata dal- la norma che entra in vigore con la conversione in legge del decreto Sostegni.

 

I tempi di modifica del Dl 41/2021, purtroppo, hanno ingenerato una situazione di incertezza tra le imprese che, nel dubbio, hanno assunto comportamenti diversi. C’è chi ha scommesso in una modifica della norma prevedendo in ogni caso il paga- mento della cassa integra- zione, così come poi è avvenuto. E c’è chi, invece, ha corrisposto ai dipendenti giornate di ferie e/o permessi o in assenza giornate non retribuite. Su queste situa- zioni l’Inps dovrà tempestivamente esprimersi per individuare delle soluzioni semplificate e automatizzate che consentano alle aziende di sistemare le posizioni senza dover riaprire gli stipendi di marzo.

 

Ad ogni modo, per le aziende che hanno scelto di riconoscere le giornate di cassa integrazione, la soluzione sembra più semplice una volta presentata l’istanza per ottenere l’autorizzazione. Più complessa, invece, sembra la posizione delle aziende che hanno chiuso gli stipendi applicando soluzioni alternative.

 

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