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Enti del terzo settore, ammesse anche attività secondarie

 

Il decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali definisce i criteri e i limiti per l’esercizio – da parte degli Enti del Terzo Settore (ETS) – di attività secondarie a quelle di interesse generale (principale). Viene infatti previsto che, se l’atto costitutivo o lo statuto lo consentono, gli ETS possono esercitare attività diverse a patto che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle principali, cioè siano destinate alla realizzazione delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

 

Il decreto definisce anche la natura secondaria delle attività diverse, precisando che tale requisito sussiste se per ciascun esercizio, alternativamente:

  • i ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ETS;
  • i ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente stesso.

 

Ai fini del computo delle percentuali rientrano tra i costi complessivi dell’ente anche:

  1. i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nel registro calcolati attraverso l’applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi;
  2. le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale; c) la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

 

Non sono considerati, né al numeratore né al denominatore del rapporto, i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale degli ETS presso enti terzi.

 

Inoltre, nel caso in cui non vengano rispettati i limiti citati, l’ETS deve effettuare, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, apposita segnalazione all’ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente (Runts). In tale ipotesi l’ente è tenuto ad adottare, nell’esercizio successivo, un rapporto tra attività secondarie e principali di interesse generale, inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell’esercizio precedente. L’inosservanza di tali misure comporta la cancellazione dell’ETS dal Runts.

 

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