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Ammortizzatori Covid-19: nuovi limiti soggettivi e rimessione in termini nel Ristori bis

 

Gli adempimenti in materia di ammortizzatori sociali emergenziali, scadenti tra il 1° e il 30 settembre 2020, sono prorogati al 15 novembre 2020; ammessi ai trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 12 del D.L. n. 137/2020 anche i lavoratori in forza al 9 novembre 2020

 

La disposizione, in vigore dal medesimo giorno e definita Decreto “Ristori-bis”, è stata emanata in considerazione della “straordinaria necessità ed urgenza di introdurre ulteriori misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute” in conseguenza alle note vicende pandemiche.

 

Per quanto d’interesse è l’art. 12 ad occuparsi delle “Misure in materia di integrazione salariale” emergenziale da Covid-19, provvedendo, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo e monitorate dall’INPS, a:

  • prorogare al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del L. n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocavano tra il 1° e il 30 settembre 2020;
  • riconoscere i trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 12 del D.L. n. 137/2020anche a favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto Ristori-bis.

 

 

 

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