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Ammortizzatori sociali 2022, tutte le novità della Riforma

 

La Legge di Bilancio 2022 e il Decreto Sostegni Ter hanno previsto una riforma con semplificazione degli ammortizzatori sociali 2022 e un allargamento della platea di destinatari.

 

E’ stata introdotta l’estensione degli ammortizzatori a imprese sotto i 5 dipendenti, la CIGS per tutti datori lavoro con più di 15 dipendenti a prescindere dal settore, trattamenti di integrazione salariale per alcune specifiche categorie e altre novità su NASpI e Dis-Coll.

 

L’INPS chiarisce che le modifiche apportate producono effetti sulle richieste di trattamenti per i quali l’inizio della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si colloca a partire dal 1° gennaio 2022. Pertanto, la nuova norma non trova applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi pluri mensili, a cavallo degli anni 2021-2022. Ovvero, i periodi in cui la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

 

Il Decreto Sostegni Ter consente ai datori di lavoro operanti nei settori specificatamente individuati – che sospendono o riducono l’attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 di richiedere l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale. Rientrano esclusivamente i datori di lavoro appartenenti ai settori del Turismo, della Ristorazione, e dei Parchi divertimenti e Parchi tematici, degli Stabilimenti termali, delle Attività ricreative e delle altre attività – identificati secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 – secondo i codici di seguito indicati:

  • Turismo- Alloggio: 55.10 e 55.20;
  • Agenzie e tour operator: 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90;
  • Ristorazione – Ristorazione su treni e navi: 56.10.5;
  • Catering per eventi, banqueting: 56.21.0;
  • Mense e catering continuativo su base contrattuale: 56,29;
  • Bar e altri esercizi simili senza cucina: 56.30;
  • Ristorazione con somministrazione: 56.10.1;
  • Parchi divertimenti e parchi tematici: 93.21;
  • Stabilimenti termali: 96.04.20;
  • Attività ricreative – Discoteche, sale da ballo night-club e simili: 93.29.1;
  • Sale giochi e biliardi: 93.29.3;
  • Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo): 93.29.9;
  • Altre attività –  Traporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca: 49.31 e 49.39.9;
  • Gestione di stazioni per autobus: 52.21.30;
  • Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano e suburbano: 49.39.01;
  • Attività di sevizi radio per radio taxi: 52.21.90;
  • Musei: 91.02 e 91.03;
  • Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua: 52.22.09;
  • Attività dei servizi connessi al trasporto aereo: 52.23.00;
  • le attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi: 59.13.00;
  • Attività di proiezione cinematografica: 59.14.00;
  • Organizzazione di feste e cerimonie: 96.09.05.

 

Dal 2022, la Cassa integrazione ordinaria viene estesa ai lavoratori a domicilio e a tutti i contratti di apprendistato (finora era prevista solo per l’apprendistato professionalizzante). Estesa poi anche ai dipendenti con anzianità minima di servizio di 30 giorni. Fino al 31 dicembre 2021 erano necessari almeno 90 giorni. Per quanto riguarda la CIG durante l’apprendistato, è previsto che la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non deve pregiudicare il completamento del percorso formativo. Inoltre, non serve più la crisi aziendale per prevedere la CIGS per gli apprendisti. Infine tutte le imprese con almeno un dipendente possono stipulare contratti di solidarietà.

 

L’assegno resta pari all’80% della retribuzione teoricamente per le ore non lavorate. Per tutti però si applica dal 1° gennaio 2022 lo scaglione massimo.

 

Chi svolge attività di lavoro durante la CIG, come dipendente o autonomo, per contratti inferiori a 6 mesi sospende la prestazione per la durata fino al suo termine. Per contratti di durata superiore a 6 mesi non avrà diritto all’ammortizzatore per le giornate di lavoro effettuate.

 

Viene introdotto un meccanismo premiale per quelle che utilizzano meno la Cassa integrazione ordinaria. Dal 2025, il contributo per chi la chiede senza averla utilizzata per almeno 24 mesi, è:

  • ridotto al 6% rispetto all’attuale 9% della retribuzione globale fino a 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • abbassato al 9% rispetto all’attuale 12%, fra 52 e 104 settimane.

Previsto il pagamento diretto INPS con l’obbligo del datore di lavoro di trasmettere all’Istituto tutti i dati necessari entro il secondo mese successivo a quello d’integrazione salariale o a 60 giorni dall’autorizzazione.

 

La riforma degli ammortizzatori sociali 2022 non coinvolge in modo sensibile la disciplina della CIGO che, quindi, non subisce sostanziali modifiche, né sul fronte normativo, né su quello regolamentare.

Intanto però, il Decreto Sostegni Ter introduce la possibilità che l’esame congiunto per la CIG con le Organizzazioni Sindacali possa svolgersi anche in via telematica. Inoltre, il legislatore introduce la possibilità di organizzare diversamente le competenze territoriali di autorizzazione della cassa integrazione ordinaria in capo all’INPS.

 

Gli ammortizzatori sociali vengono estesi alle imprese sotto i 5 dipendenti. Dal 1° gennaio 2022 l’aliquota di finanziamento del Fondo di integrazione salariale (FIS, finora pagato dalle imprese con più di cinque dipendenti) è fissata allo 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la presentazione della domanda, abbiano occupato fino a cinque dipendenti. È invece allo 0,80% per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti. Confermato il contributo addizionale pari al 4% della retribuzione persa legato all’utilizzo. A partire dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti che non abbiano presentato domanda di integrazione salariale per almeno 24 mesi, “dal termine del periodo di fruizione del trattamento” l’aliquota (dello 0,5%) si riduce del 40%.

 

Il Fondo di integrazione salariale (Fis) viene esteso a tutti i datori di lavoro appartenenti a settori e tipologie non rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e che non aderiscono a un Fondo di solidarietà bilaterale.

 

Per settori e imprese non coperte da Cassa integrazione ordinaria vengono previsti fondi bilaterali che assicurino tutele al rapporto di lavoro. I Fondi di solidarietà bilaterali vengono estesi a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti. L’importo dell’assegno non può essere più basso della cassa integrazione. L’assegno ordinario viene garantito per un massimo di:

  • 13 settimane per le imprese fino a 5 dipendenti;
  • 26 settimane per le imprese da 6 dipendenti;
  • 15 settimane e fino a un massimo di 26 settimane per le imprese con più di 15 dipendenti.

 

Per le imprese con più di 15 dipendenti i Fondi assicureranno anche l’erogazione della CIGS.

 

Per i Fondi già costituiti al 31 dicembre 2021, è previsto un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove disposizioni, entro il 31 dicembre 2022. In caso contrario, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale (FIS), al quale vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro. Inoltre, i Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, potranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2023.

 

Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, si introduce un unico massimale (per l’anno 2021, pari a 1.199,72 euro), annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.

 

Uno degli istituti maggiormente interessati dal riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali è quello della cassa integrazione straordinaria (CIGS).

Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di CIGS e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione con riferimento:

  • ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali;
  • a prescindere dal numero dei dipendenti per le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, le imprese del sistema aeroportuale, nonché i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’articolo 4, comma 2, del Decreto Legge 28 dicembre 2013, n. 149.

 

Inoltre, si allarga significativamente la platea dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale in quanto vengono attratti dalla relativa disciplina, in relazione alle dimensioni occupazionali medie semestrali, oltre ai datori di lavoro del settore industriale, anche quelli operanti in tutti gli altri settori in cui non sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

 

Riguardo alle causali di intervento, la Legge di Bilancio 2022 amplia la causale di “riorganizzazione aziendale”, ricomprendendovi anche i casi in cui le aziende vi ricorrano “per realizzare processi di transizione” che saranno individuati e regolati con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo economico. Vengono, altresì, apportate modifiche alle disposizioni relative al programma di riorganizzazione aziendale, stabilendo che il recupero occupazionale possa essere realizzato anche mediante la riqualificazione professionale dei lavoratori e il potenziamento delle loro competenze.

Anche per la CIGS, il Decreto Sostegni ter interviene su aspetti di tipo regolamentare prevedendo incontri telematici con le Organizzazioni sindacali. Infine, per la Cassa Integrazione Guadagni CIGS la riforma poi stabilisce un unico massimale pari a 1.199,72 euro. Aumentano così gli importi di oltre 200 euro per chi ha una retribuzione fino a 2.159,48 euro.

 

Previsti incentivi all’utilizzo dei contratti di solidarietà. Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022:

  • la riduzione media oraria non può essere superiore al 80% dell’orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà;
  • per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato;
  • la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

 

Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di 6 mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

 

Tra le novità della Legge di Bilancio, vi è anche il potenziamento del contratto di espansione, che prevede l’anticipo pensionistico fino a 5 anni favorendo il turnover. Viene esteso agli anni 2022 e 2023 con una soglia minima di 50 dipendenti per l’accesso. Prevista inoltre, la cassa integrazione straordinaria per chi non ha accesso alla scivolo pensionistico, progetti di formazione e un piano di ricambio generazionale con nuove assunzioni.

 

Nella Legge di Bilancio 2022 si prevede l’istituzione di un fondo al Ministero del Lavoro per la tutela delle posizioni lavorative nell’ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia, mediante interventi in materia di integrazione salariale.

 

Arriva nella Legge di Bilancio 2022 l’accordo di transizione occupazionale. Tale novità riguarda le imprese con più di 15 dipendenti che hanno terminato la CIGS e hanno bisogno di più tempo per il recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero. Il Governo ha previsto ulteriori 12 mesi, previo accordo sindacale sulle azioni finalizzate alla rioccupazione o all’auto impiego. Per tale sistema entrano in gioco le politiche attive. Il lavoratore che non partecipa perderà la prestazione di integrazione salariale. Le imprese che assumono i lavoratori avranno un incentivo economico pari al 50% della CIGS residua autorizzata e non fruita.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della NASpI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci. Inoltre dal 1° gennaio 2022 non è più possibile beneficiare della NASpI nel caso si possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Previsto anche un nuovo sistema di decalage. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal 1° giorno del 6° mese di fruizione, quindi dal 151° giorno di indennità. Per i beneficiari dell’indennità NASpI che hanno compiuto 55 anni di età alla data di presentazione della domanda di NASpI, la prestazione si riduce nella misura del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione, quindi dal 211° giorno di indennità. Prevista poi anche la disoccupazione per i collaboratori autonomi e Co.co.co.

 

La Legge di Bilancio 2022 si occupa anche di Dis-Coll, precisando che in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2022 si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal 1° giorno del 6° mese di fruizione. Sarà corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro. La Dis-Coll non può in ogni caso superare la durata massima di 12 mesi.

 

Il Bilancio 2022 potenzia anche le politiche attive col programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL). La norma allarga il programma anche alla riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA. Tali lavoratori avranno accesso alle misure di assistenza intensiva all’inserimento occupazionale del programma GOL. Rafforzati anche i Fondi paritetici interprofessionali. Vengono riconosciuti incentivi economici qualora realizzino percorsi formativi proprio in favore dei lavoratori in cassa integrazione.

 

Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e assicurare la continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative che si costituiscono, dal 1 gennaio 2022 è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. Tale esonero vale per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa ed è previsto nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi dall’esonero i premi e contributi dovuti all’INAIL. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

La Legge di Bilancio 2022 prevede il rispetto di termini decadenziali relativi alla trasmissione dei dati necessari per il pagamento dei trattamenti con pagamento diretto. Decorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

Nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. L’INPS nel Messaggio n. 606 del 08-02-2022 ha dato conferma che non è necessario dare prova delle comunicazioni avvenute. Ciò nei casi in cui le Organizzazioni sindacali, attestino che la procedura prevista sia stata correttamente espletata. Tale dichiarazione dovrà essere allegata dai datori di lavoro, in sede di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti richiesti. In assenza, le Strutture territoriali avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio previsto dall’articolo 11 del Decreto Ministeriale n. 95442 del 2016.

 

Le domande relative ai trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio 2022 al 7 febbraio 2022 potranno essere utilmente inviati entro il 23 febbraio 2022.

 

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