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Bonus barriere architettoniche, utilizzo per tutto il 2022

 

Tutto pronto per il bonus barriere: con provvedimento direttoriale sono state definite le nuove specifiche tecniche per l’invio alle Entrate delle comunicazioni sulla detrazione del 75% delle spese 2021 relative al superamento delle barriere architettoniche (comunicazioni che partiranno dal 24 febbraio, come disposto dal provvedimento del 3 febbraio).

 

La norma prevede anche la possibilità di cedere il credito fiscale od ottenere direttamente lo sconto in fattura e sarà utilizzabile per tutti i pagamenti sino al 31 dicembre 2022. Si tratta di un bonus speciale, diverso dal superbonus che è comunque applicabile (per i condomìni il 110% vale sino a tutto il 2023) allo stesso tipo di interventi ma solo se si configurano come lavori “trainati”, cioè decisi dal condominio per le parti comuni solo dopo che sono stati deliberati cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale o miglioramento della sicurezza antisismica.

 

Tra le norme in materia di condominio merita particolare attenzione l’articolo 1102 del Codice civile, che dispone che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto; può anche apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e dal regolamento condominiale. A meno che non si tratti di innovazioni, (articolo 1120), possibili se dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggiore rendimento delle cose comuni e deliberate con un numero di voti che rappresenti almeno la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio. L’innovazione comporta una vera e propria trasformazione del bene o di una parte di esso. Ma il Dl 76/2020 ha chiarito che le opere realizzate in condominio per eliminare le barriere architettoniche non possono essere considerate «in alcun senso innovazioni di carattere voluttuario ai sensi dell’articolo 1121, primo comma, del Codice civile». Inoltre «per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato».

 

Per barriere architettoniche si intendono:

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

 

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