Legge di stabilità – Il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, previsto dal c.d. Decreto Destinazione Italia ora è riconosciuto:
• per gli anni 2015-2019 (anziché 2014-2016),
• a favore di tutte le imprese (non più solo quelle con un fatturato annuo inferiore a € 500 milioni) che investono in attività di ricerca e sviluppo;
• nella misura del 25% (e non più del 50%) degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015, sempreché siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno € 30.000 (anziché € 50.000) in ciascuno dei periodi d’imposta.
Il comma 6 dell’articolo elenca le spese ammissibili all’agevolazione, tra cui ora rientrano anche quelle sostenute per competenze tecniche e privative industriali relative ad invenzioni industriali e biotecnologiche.
Il credito spetta nella misura più elevata del 50% anziché 25%, per gli investimenti in ricerca e sviluppo indicati alle lett. a) e c) del comma 6 dell’art. 7, cioè:
• assunzione di personale altamente qualificato;
• costi della ricerca “extra muros”, cioè svolta in collaborazione con Università ed enti o organismi di ricerca e con altre imprese, come le start-up innovative.
Il credito spetta fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro (anziché 2,5 milioni di euro) per ciascun beneficiario.
Il credito d’imposta va indicato in Unico, ma non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap.