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Apprendistato duale, confermato lo sgravio contributivo per il 2021

 

Le aziende minori (fino a 9 addetti), che intendono assumere un lavoratore con contratto di apprendistato di primo livello, potranno contare – anche per il 2021 – sull’attuale sgravio contributivo.

 

Interessate all’aiuto sono le aziende che occupano fino a 9 addetti. L’agevolazione si rivolge, però, al solo apprendistato duale. La misura, quindi, è circoscritta ai rapporti di apprendistato finalizzati al conseguimento della qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

 

Si tratta della possibilità di far entrare dei lavoratori in azienda permettendo loro di conciliare lavoro e formazione professionale di concerto con le istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione. L’aiuto si concretizza in uno sgravio contributivo totale degli oneri a carico dell’azienda per le assunzioni effettuate nel 2021. L’incentivo durerà per i primi 36 mesi di vigenza contrattuale. Resta invariata la contribuzione a carico dell’apprendista.

 

La misura, finalizzata alla promozione dell’occupazione giovanile, seppur limitata a una sola delle tre tipologie contrattuali dell’apprendistato, mira a tenere vivo l’interesse verso la valorizzazione dell’apprendistato duale come effettivo ponte tra il mondo scolastico e quello del lavoro. In tal senso, infatti, il particolare contratto di lavoro si rivolge a giovani studenti fra i 15 anni e i 25 anni non compiuti (24 anni e 364 giorni). Per le aziende di modeste dimensioni, il beneficio, infatti, azzera il costo contributivo nel primo triennio.

 

Riguardo al requisito dimensionale, si ricorda che nel computo della forza aziendale vanno ricompresi tutti i lavoratori subordinati, compresi i lavoranti a domicilio e i lavoratori assenti; gli eventuali sostituti vanno ovviamente esclusi. I lavoratori a tempo parziale vanno considerati pro quota; gli intermittenti, in relazione alle giornate di lavoro svolte nel semestre precedente. Sono, invece, fuori dal conteggio gli apprendisti e i lavoratori somministrati.

 

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