L’apprendistato professionalizzante, previsto dall’articolo 41 del Dlgs 81/2015, è una delle tipologie contrattuali più utilizzate. Questo contratto consente l’assunzione di giovani tra i 18 e i 29 anni (senza limiti di età per alcune categorie, come i percettori di Naspi e Cigs), per acquisire una qualificazione professionale in qualsiasi settore, pubblico o privato.
La qualificazione professionale è definita dai contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl), i quali stabiliscono la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche richieste per il settore di riferimento.
I Ccnl regolano anche la durata dell’apprendistato, che deve essere di almeno 6 mesi, con una durata massima di tre anni, o cinque per i profili professionali artigiani.
Formazione e piano formativo individuale
L’elemento centrale di questo tipo di contratto è la formazione, che deve essere prevista sia a livello aziendale che tramite un’offerta formativa pubblica, con un monte complessivo non superiore a 120 ore per l’intero triennio. Il contratto deve includere il Piano Formativo Individuale (PFI), stabilito in accordo con i sistemi di inquadramento del personale. Le Regioni sono responsabili dell’organizzazione dell’offerta formativa pubblica, che non può essere addebitata al datore in caso di inadempimenti pubblici, come la mancanza di fondi.
Sanzioni e limitazioni
In caso di inadempimento nella formazione a carico del datore di lavoro, la sanzione amministrativa prevede il pagamento della differenza contributiva rispetto al livello contrattuale superiore, con un’aggiunta del 100%. Inoltre, i datori di lavoro con più di 50 dipendenti devono rispettare un limite per l’assunzione di nuovi apprendisti, legato alla stabilizzazione del 20% dei precedenti apprendisti a tempo indeterminato.
Benefici contributivi
Uno dei vantaggi dell’apprendistato professionalizzante riguarda la contribuzione agevolata: riduzioni dell’Inps fino al 30% per l’intero periodo di apprendistato e, se il lavoratore prosegue in servizio senza aver compiuto 30 anni, una riduzione del 50% per l’anno successivo alla fine del periodo formativo, con un tetto annuale di 3.000 euro.
Scheda riassuntiva
Elemento | Dettaglio |
---|---|
Età del lavoratore | 18-29 anni (senza limiti per alcune categorie) |
Durata minima | 6 mesi |
Durata massima | 3 anni (5 anni per artigiani) |
Formazione | Massimo 120 ore in 3 anni |
Piano formativo individuale | Obbligatorio, stabilito con il Ccnl |
Sanzioni per inadempimento | Differenza contributiva e aggiunta del 100% |
Benefici contributivi | Riduzione Inps del 30% e, per under 30, ulteriore riduzione del 50% con tetto di 3.000 € |