L’Inps fornisce indicazioni sui requisiti previsti per il diritto all’Assegno temporaneo, che è erogato ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’anf e in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.
L’Assegno temporaneo è erogato dall’INPS, al sussistere dei presupposti di legge, in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare.
L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al D.L. n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:
Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.
La domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021. La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali: portale web dell’INPS; Contact Center Integrato dell’INPS; Istituti di patronato.
Dal 1° luglio 2021 è disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
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