Per consentire il completamento dell’iter di attuazione delle normative che prevedono l’esonero parziale dei contributi, l’Inps comunica che sono stati differiti fino a nuova comunicazione i termini di pagamento, già scaduti o di imminente scadenza, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani, dei commercianti e dei lavoratori agricoli autonomi, alla Gestione Separata liberi professionisti, e per le aziende con dipendenti
L’articolo 1, commi 20-22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni Inps e alle casse previdenziali professionali autonome, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019.
Inoltre, l’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell’epidemia da COVID-19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, riconosce l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. L’esonero è riferito anche alla contribuzione relativa al mese di febbraio 2021 per i lavoratori autonomi in agricoltura. Tale disposizione va coordinata con gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, i quali prevedono la concessione di un esonero contributivo in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’allegato 3 del medesimo decreto-legge, relativamente al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
L’INPS, in relazione alla necessità di consentire che l’iter di attuazione delle normative sopra indicate venga completato, decide di consentire il differimento, fino a nuova comunicazione, dei termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza ossia:
Un supporto per le imprese, startup e per chi ha un’idea di business da sviluppare.
Richiedi un appuntamento per lo sviluppo del tuo business: valutiamo la tua idea.