Il Ministero dell’Interno fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito al corretto uso del tachigrafo da parte del conducente in caso di allontanamento dal veicolo e nell’ipotesi di “micro interruzioni” di attività, anche ai fini del corretto calcolo della durata minima del riposo giornaliero.
I conducenti utilizzano i fogli di registrazione o le carte del conducente per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registrazione o la carta del conducente sono ritirati solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il loro ritiro sia autorizzato diversamente. Nessun foglio di registrazione o carta del conducente deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato.
I conducenti proteggono adeguatamente i foglio di registrazione e le carte del conducente e non utilizzano fogli di registrazione o carte del conducente sporchi o deteriorati.
Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare il tachigrafo installato sul veicolo stesso, i periodi di tempo di cui al paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv): (…) b) se il veicolo è munito di tachigrafo digitale, sono inseriti sulla carta del conducente mediante il dispositivo di inserimento di dati manuale del tachigrafo.
I conducenti: a) assicurano la concordanza tra la registrazione dell’ora sul foglio di registrazione e l’ora ufficiale nel paese di immatricolazione del veicolo; b) azionano i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo: i) il tempo di guida; ii) “altre mansioni”, vale a dire attività diverse dalla guida, e anche altre attività per lo stesso o per altro datore di lavoro, all’interno o al di fuori del settore dei trasporti; iii) “i tempi di disponibilità”; iv) le interruzioni di guida e i periodi di riposo.
Ciascun conducente di un veicolo munito di tachigrafo analogico deve apportare sul foglio di registrazione le seguenti indicazioni: a) all’inizio dell’utilizzazione del foglio di registrazione, cognome e nome; b) data e luogo in cui hanno luogo l’inizio e la fine dell’utilizzazione del foglio; c) numero della targa del veicolo al quale è assegnato il conducente prima del primo viaggio registrato sul foglio di registrazione e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel corso dell’utilizzazione del foglio; d) la lettura del contachilometri: i) prima del primo viaggio registrato sul foglio di registrazione; ii) alla fine dell’ultimo viaggio registrato sul foglio di registrazione; iii) in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio, la lettura effettuata sul primo veicolo al quale è stato assegnato e quella effettuata sul veicolo al quale è assegnato successivamente; e) se del caso, l’ora del cambio di veicolo.
Gli autisti devono utilizzare la carta per ciascun giorno «dal momento in cui prendono in consegna il veicolo … sino alla fine del periodo di lavoro giornaliero»; quando però si allontanano dal veicolo e non sono in grado di utilizzare il tachigrafo, i periodi di tempo relativi alla disponibilità, all’interruzione e al riposo, «se il veicolo è munito di tachigrafo digitale, sono inseriti sulla carta del conducente mediante il dispositivo di inserimento di dati manuale del tachigrafo».
Adeguandosi, dunque, al parere espresso dalla Commissione europea, anche il Ministero dell’Interno italiano ritiene che «il conducente abbia l’obbligo di estrarre la propria carta dall’apparecchio di controllo solo nel caso in cui il veicolo esca dalla propria disponibilità e, di conseguenza, non possa evitare che un altro conducente utilizzi lo stesso veicolo, impedendo, così, la prosecuzione della registrazione dell’attività sulla carta lasciata inserita». Ne consegue che «in tutti i casi in cui il conducente debba iniziare un periodo diverso dalla guida perché impegnato in altre mansioni, in tempi di disponibilità o per una pausa o un riposo, e il veicolo rimanga nella sua esclusiva disponibilità, ha la facoltà di lasciare inserita la propria carta all’interno del tachigrafo digitale».
È appena il caso di sottolineare l’importanza del corretto utilizzo del dispositivo di commutazione, per registrare distintamente e separatamente (art. 34, par. 5) i tempi di guida, le altre mansioni, i tempi di disponibilità e le interruzioni e i periodi di riposo; senza dimenticare che i conducenti devono essere in grado di presentare ai funzionari di controllo i tabulati del giorno in corso e dei 28 giorni precedenti.
I conducenti devono effettuare un periodo di riposo giornaliero, di almeno 11 ore consecutive ovvero frazionato in 2 periodi di 3 e 9 ore (consecutivi), nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale o giornaliero. Quest’ultimo è evidentemente legato anche alla durata del periodo di guida giornaliero, che non deve essere superiore a 9 ore, ovvero a 10 ore per non più di due volte nell’arco di una settimana. Ai fini del calcolo del periodo di guida giornaliero, è raccomandato considerare come disgiunti due periodi di guida quando sono separati da un periodo di riposo di almeno 7 ore.
Le micro pause dall’attività di guida, per la loro estrema brevità non possono essere qualificate come interruzioni devono essere di almeno 45 minuti (anche frazionabili in due interruzioni di 15 e 30 minuti); né possono essere considerate come periodi di riposo, durante i quali il conducente deve poter disporre liberamente del proprio tempo.
L’azionabilità del dispositivo di commutazione del tachigrafo sotto il simbolo del “lettino”, il conducente che interrompa la guida per ragioni diverse dall’interruzione o dal riposo, è tenuto ad azionare il dispositivo di commutazione del tachigrafo, selezionando uno dei seguenti simboli (pittogrammi):
Le micro interruzioni di norma comportano la selezione sul commutatore manuale del tachigrafo (analogico o digitale), di una delle due ipotesi appena descritte (“altre mansioni” o “tempi di disponibilità”). Tuttavia, «se il conducente impiega il suo tempo per il soddisfacimento di esigenze personali disponendone, quindi, liberamente, le micro interruzioni non possono essere considerate neanche come tempi di disponibilità». In questo caso, qualora il conducente abbia commutato il dispositivo del tachigrafo sul simbolo del “lettino” per registrare tali micro interruzioni, il suo comportamento non sarà dunque sanzionabile, proprio per l’oggettiva incertezza qualificatoria connessa a tali periodi di non attività, e tenendo comunque presente che gli stessi periodi non saranno considerati nel computo dell’orario di lavoro.
In conclusione, è opportuno ribadire come il corretto utilizzo del tachigrafo, al pari di un’oculata organizzazione dei tempi di guida, rivesta un ruolo fondamentale nella gestione dell’impresa di trasporto. In tale prospettiva deve leggersi anche la previsione dell’art. 33, del Reg. (UE) n. 165/2014, che sul solco di quanto già tracciato dall’art. 10, del Reg. (CE) n. 561/2006, sancisce la responsabilità dell’impresa di trasporto in merito alla formazione e istruzione adeguata dei propri conducenti, il buon funzionamento dei tachigrafi, i controlli periodici (par. 1), nonché la responsabilità per le infrazioni al Reg. (UE) n. 165/2014 commesse dai conducenti (par. 3).