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Bonus sanificazione e Dpi, ultima chiamata

 

L’art. 125 del D.L. n. 34/2020, ripropone il credito d’imposta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di DPI e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (es. pannelli barriere e pannelli protettivi) fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. L’agevolazione riguarda anche le spese per la sanificazione, i termometri, i termoscanner, i tappeti e le vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

 

Per quanto riguarda le spese di sanificazione la Circolare 10 luglio 2020, n.  20/E, sembra favorire maggiormente quelle sostenute tramite affidamento del servizio a imprese specializzate anche se ammette anche quelle sostenute in “economia” attraverso personale interno. I beneficiari sono non solo le imprese ma anche i professionisti e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

 

Per quanto riguarda, invece, il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, la comunicazione può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020. Tale credito può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, o in compensazione, tramite F24; fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi anche in questo caso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari e la cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.

 

Per conoscere quanto varrà il tax credit in percentuale sugli oneri sostenuti occorre prima inviare la comunicazione delle spese e poi attendere il conteggio dell’Agenzia (entro l’11 settembre) in considerazione delle risorse disponibili. Per tale motivo, la comunicazione va trasmessa dal 20 luglio, al 7 settembre. L’utilizzo in F24 potrà partire dal giorno successivo all’emanazione del provvedimento con la percentuale del tax credit, oppure in dichiarazione (modello Redditi 2021). La cessione prevede una comunicazione a parte, e dal giorno successivo il cessionario potrà compensare il credito o, a sua volta, trasferirlo a terzi (in entrambi i casi entro l’anno) ovvero attendere la dichiarazione.

 

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