L’articolo 5 del decreto 41 prevede una definizione agevolata dei controlli automatizzati per le dichiarazioni relativi al periodo di imposta 2017 e 2018.
Per accedere alla misura bisogna essere una partita Iva, attiva alla data del 23 marzo 2021, e aver subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari del 2020 rispetto a quello dell’anno precedente. La riduzione deve emergere dalla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2020. Per i soggetti non tenuti alla presentazione, si guarda l’ammontare dei ricavi e/o compensi che emergono dalle dichiarazioni dei redditi del periodo di imposta 2020.
La definizione consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità. Si tratta in particolare delle comunicazioni che l’Agenzia delle entrate, per il periodo d’imposta 2017 ha elaborato entro il 31 dicembre 2020 ma non ha inviato (causa sospensione termini per il Covid) e quelle per il periodo d’imposta 2018 che il fisco dovrà elaborare entro il 31 dicembre 2021. La procedura di pagamento, in caso di adesione, è quella del versamento secondo le ordinarie modalità di riscossione delle somme dovute in seguito a controlli automatici, vale a dire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute alle scadenze, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
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