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Enasarco 2021, non variano le aliquote

 

I contributi all’Enasarco sono dovuti in relazione alle provvigioni spettanti agli agenti e rappresentanti di commercio operanti in Italia.

 

I versamenti vanno eseguiti trimestralmente sulle provvigioni dovute all’agente sulla base del contratto di agenzia, ancorché non pagate (principio di competenza sulla base della maturazione).

 

Se l’attività di agenzia è operata in forma societaria la contribuzione è dovuta in relazione a ciascun socio illimitatamente responsabile (es. soci della Snc o soci accomandatari della Sas), nel rispetto di minimali e massimali annui.

 

Relativamente ai mandati di agenzia in capo ad agenti operanti in forma di società di capitali (es. Srl o Spa) la contribuzione, dovuta applicando un’aliquota differenziata per scaglioni, non è soggetta ad alcun minimale o massimale.

 

Giovani Agenti

Dal 1° gennaio 2021 è prevista una contribuzione agevolata per i giovani agenti operanti in forma individuale. I beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:

  • essere iscritti per la prima volta presso la Fondazione Enasarco nel periodo 2021-2023 o, in alternativa, essere stati già iscritti alla Fondazione e ricevere, nel periodo 2021-2023, un nuovo incarico di agenzia dopo oltre tre anni dalla cessazione dell’ultimo rapporto di agenzia;
  • non aver compiuto il 31° anno di età alla data di conferimento dell’incarico.

 

L’agevolazione ha la durata di un triennio, ossia:

  • per tutti gli incarichi conferiti all’agente nei tre anni solari consecutivi a decorrere:
  • dall’anno in corso alla data di prima iscrizione;
  • ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico;
  • per ciascun rapporto, per un massimo di tre anni solari consecutivi a decorrere:
  • dall’anno in corso alla data di prima iscrizione;
  • ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.

 

L’agevolazione consiste nella riduzione dell’aliquota contributiva e del relativo minimale. Nello specifico, l’aliquota contributiva ordinaria è ridotta:

  • di 6 punti percentuali per il 1° anno;
  • di 8 punti percentuali per il 2° anno;
  • di 10 punti percentuali per il 3° anno.

 

Quanto al minimale contributivo, la soglia annua è ridotta del 50% per ciascuno degli anni solari del triennio agevolabile. Al momento del conferimento online del mandato, se sussistono le condizioni per l’agevolazione, il mandato sarà automaticamente contraddistinto come agevolato.

 

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