Circolarità e sostenibilità PMI Lombardia: contributi per investimenti green ed economia circolare

La misura Circolarità e sostenibilità PMI Lombardia sostiene le micro, piccole e medie imprese lombarde che vogliono trasformare processi produttivi, prodotti e modelli organizzativi secondo logiche di economia circolare.

La dotazione prevista è pari a 19,936 milioni di euro. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto destinato a progetti composti da due elementi collegati: uno studio ambientale propedeutico e un successivo intervento di investimento produttivo oppure di innovazione di processo o dell’organizzazione.

Il punto operativo è importante: non basta acquistare un macchinario più efficiente o introdurre un software ambientale. Il progetto deve partire da uno studio ambientale qualificato, capace di misurare la situazione di partenza, individuare criticità, definire la soluzione tecnica e stimare i benefici ambientali attesi.

Per le PMI, quindi, il momento decisivo è prima dell’investimento. Prima di firmare un ordine, incaricare un fornitore o avviare lavori, bisogna capire se il progetto è davvero coerente con gli obiettivi del bando, se le spese sono ammissibili e quale regime di aiuto conviene utilizzare.

Risposta breve

La misura Circolarità e sostenibilità per le PMI lombarde finanzia progetti di economia circolare realizzati da micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Lombardia, in forma singola o in aggregazione di almeno tre imprese.

Il progetto deve comprendere uno studio ambientale e un intervento successivo, che può essere un investimento produttivo oppure un progetto di innovazione di processo o dell’organizzazione.

L’investimento minimo è pari a 50.000 euro. Per lo studio ambientale il contributo può arrivare fino a 40.000 euro, con intensità diverse a seconda del regime di aiuto. Per il progetto di investimento o innovazione il contributo può arrivare, secondo il regime applicabile, fino a 260.000 euro per singola impresa in de minimis oppure fino a 1 milione per impresa e 5 milioni per progetto in aggregazione in regime GBER.

La procedura sarà valutativa a sportello. Termini e modalità di domanda saranno definiti con il bando attuativo.

In sintesi

La misura punta a sostenere la conversione dei sistemi produttivi lombardi da modelli lineari a modelli circolari. L’obiettivo è ridurre sprechi, consumi di materie prime, energia, acqua e risorse naturali, favorendo riuso, riciclo, recupero degli scarti, valorizzazione dei sottoprodotti e miglioramento delle performance ambientali.

I progetti possono riguardare eco-design, materiali riciclati o bio-based, riduzione dei rifiuti, recupero di scarti, simbiosi industriale, modelli di business basati su riuso, manutenzione, rigenerazione, noleggio, abbonamento, pay-per-use o product-as-a-service.

La struttura del bando è più tecnica rispetto a un contributo ordinario. Serve uno studio ambientale, redatto da un esperto qualificato, e serve un progetto coerente con i benefici ambientali indicati nello studio.

La sostenibilità, qui, non è uno slogan. Deve diventare un investimento misurabile.

Chi può partecipare

Possono partecipare micro, piccole e medie imprese lombarde, in forma singola o in aggregazione composta da almeno tre imprese.

Alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell’aiuto, l’impresa deve avere una sede operativa oggetto dell’intervento in Lombardia oppure impegnarsi ad averla entro la richiesta di erogazione. Deve inoltre essere regolarmente iscritta e attiva nel Registro delle imprese da almeno un anno, essere in regola con il DURC, rispettare l’obbligo di polizza assicurativa per eventi catastrofali e non trovarsi in difficoltà.

Il requisito della polizza catastrofale va verificato con attenzione. L’obbligo deriva dall’articolo 1, commi 101 e seguenti, della legge 213/2023, ed è sempre più spesso richiamato come condizione di accesso alle agevolazioni pubbliche.

Per le imprese in aggregazione, ogni partecipante deve sostenere una quota significativa del progetto. Secondo i criteri indicati, ogni impresa deve partecipare all’aggregazione in misura non inferiore al 20% dell’importo del progetto.

Studio ambientale: non è una formalità

Lo studio ambientale è la prima parte obbligatoria del progetto.

Deve essere redatto da un esperto qualificato in ambito ambientale. Possono rientrare, tra gli altri, esperti iscritti ad albi, ordini o associazioni professionali ai sensi della legge 4/2013, esperti con certificazioni ambientali, professionisti iscritti a elenchi camerali, imprese con codice Ateco 74.99.31, società di ingegneria e consulenza tecnica con codice Ateco 71.12.10, università e organismi di ricerca.

Lo studio deve essere direttamente connesso all’investimento o al progetto di innovazione. Può riguardare analisi dei flussi di materia, acqua, energia, scarti e rifiuti; Life Cycle Assessment, Product Environmental Footprint, carbon footprint, water footprint e analisi di circolarità; studi per sostituire materie prime vergini con materie prime seconde, riciclate, riciclabili, bio-based o a minore impatto ambientale; studi per recupero, riutilizzo o valorizzazione di scarti, sottoprodotti e rifiuti.

Non sono ammesse consulenze ordinarie, periodiche o continuative. Non sono ammissibili neppure le spese per ottenere autorizzazioni ambientali obbligatorie per legge.

Il costo dello studio ambientale non può superare il 25% del progetto di investimento o innovazione.

Business plan ambientale: il progetto deve reggere anche economicamente

Lo studio ambientale deve essere accompagnato da un business plan sintetico, coerente e sostenibile.

Questo passaggio è decisivo. Regione Lombardia non finanzia una diagnosi ambientale fine a sé stessa. Vuole sostenere interventi realizzabili, economicamente sensati e organizzativamente sostenibili.

Il business plan deve dimostrare che l’investimento produttivo o il progetto di innovazione può essere portato a termine dall’impresa, con risorse, tempi e capacità coerenti.

Per una PMI, significa tradurre la sostenibilità in numeri: costo dell’intervento, benefici attesi, risparmi di materia o energia, riduzione rifiuti, maggiore efficienza, possibili nuovi ricavi, tempi di implementazione e impatto sul processo produttivo.

Prima di presentare domanda, conviene quindi verificare non solo se il progetto è “green”, ma se è tecnicamente e finanziariamente credibile.

Investimento produttivo: quando il progetto riguarda macchinari, impianti e attivi

Il progetto può consistere in un investimento produttivo.

Secondo il Regolamento UE 651/2014, richiamato nei criteri della misura, un investimento produttivo può riguardare l’installazione di un nuovo stabilimento, l’ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Nel contesto della misura, rientrano ad esempio l’acquisto e installazione di macchinari per produrre imballaggi riciclabili o compostabili, la realizzazione di linee produttive per usare materiali riciclati o bio-based, l’ampliamento di stabilimenti per rigenerare componenti usati, oppure l’installazione di impianti per recuperare e riutilizzare scarti di lavorazione nel ciclo produttivo.

Qui il rischio è confondere la mera sostituzione di un bene con un investimento circolare. Il bando guarda alla modifica sostanziale del processo o alla capacità dell’investimento di produrre benefici ambientali misurabili.

Innovazione di processo o organizzazione: non basta migliorare un po’

In alternativa all’investimento produttivo, il progetto può riguardare innovazione di processo o dell’organizzazione.

L’innovazione di processo è l’applicazione di un metodo di produzione o distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato. Non sono ammessi cambiamenti minori, semplici estensioni di beni strumentali, sostituzioni ordinarie o variazioni legate solo al prezzo dei fattori.

L’innovazione dell’organizzazione riguarda l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell’impresa, secondo la definizione dell’articolo 2, punto 96, del Regolamento UE 651/2014.

Possono rientrare, ad esempio, nuovi metodi di progettazione basati su eco-design, smontabilità e riciclabilità; sistemi digitali per monitorare flussi di materie prime, energia, acqua e rifiuti; riorganizzazione del ciclo produttivo per recuperare scarti; procedure per integrare criteri ambientali negli acquisti e nella produzione; modelli basati su manutenzione, riparazione, ritiro e rigenerazione dei prodotti.

Il punto è la discontinuità. Il progetto deve introdurre un cambiamento reale, non un miglioramento ordinario.

Spese ammissibili per la realizzazione dell’intervento

Tra le spese ammissibili rientrano macchinari, impianti, attrezzature e strumentazioni per riciclaggio, selezione, separazione, riutilizzo o valorizzazione di scarti, rifiuti, sottoprodotti e materie prime seconde.

Sono ammissibili anche impianti e componenti per ridurre scarti di lavorazione, ottimizzare materie prime, recuperare acqua, aria, oli, sostanze chimiche o altri materiali di processo; tecnologie per utilizzare materiali riciclati, biodegradabili, compostabili o a minore impatto; macchinari per packaging sostenibile, riutilizzabile, monomateriale o più facilmente riciclabile.

Possono essere inclusi hardware, sensori e strumenti digitali per monitorare consumi energetici e idrici, emissioni, flussi di materiali e performance ambientali. Sono ammissibili software per tracciabilità di materiali, sottoprodotti, scarti e materie prime seconde, oltre a strumenti per LCA, eco-design, carbon footprint, water footprint e monitoraggio ambientale.

Sono inoltre previste spese per brevetti, licenze, know-how, diritti d’uso di tecnologie, ricerca contrattuale, materiali per prototipi e test, certificazioni ambientali di processo o prodotto, opere edili e impiantistiche strettamente necessarie all’installazione dei beni oggetto del progetto.

Le certificazioni ambientali, come ISO 14001, EMAS, ECOLABEL o EPD, sono ammissibili solo se direttamente connesse al progetto e, secondo i criteri indicati, solo in regime de minimis.

Quanto vale il contributo

Per lo studio ambientale, il contributo può essere riconosciuto, a scelta del beneficiario, in regime de minimis con intensità pari al 60% e contributo massimo di 40.000 euro, oppure in regime GBER ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento UE 651/2014, con intensità pari al 70% per le piccole imprese e al 60% per le medie imprese.

Per il progetto di investimento o innovazione, l’importo minimo dell’intervento è pari a 50.000 euro.

In regime de minimis, il contributo può arrivare al 60% delle spese ammissibili, con contributo massimo pari a 260.000 euro per singola impresa.

Per gli investimenti produttivi in regime GBER, secondo l’articolo 17 del Regolamento UE 651/2014, le intensità possono variare in funzione della dimensione d’impresa. Secondo la scheda tecnica disponibile, il contributo può arrivare fino a 1 milione di euro per impresa e fino a 5 milioni di euro per progetto in aggregazione.

Per i progetti di innovazione di processo o dell’organizzazione in regime GBER, l’articolo 29 del Regolamento UE 651/2014 consente aiuti all’innovazione con intensità specifiche, da verificare rispetto alla disciplina definitiva del bando.

La scelta tra de minimis e GBER non va fatta in modo automatico. Dipende da importo del progetto, dimensione dell’impresa, plafond disponibile, intensità applicabili e natura delle spese.

De minimis, GBER e cumulo

La misura non è “solo de minimis”. Alcune componenti possono essere gestite in de minimis, altre in GBER.

Il Regolamento UE 2023/2831 prevede un massimale generale de minimis pari a 300.000 euro nell’arco di tre anni per impresa unica. Se l’impresa ha già utilizzato altri contributi in de minimis, il plafond residuo deve essere verificato prima della domanda.

Il Regolamento UE 651/2014, invece, funziona con logiche diverse: non guarda al plafond triennale, ma alle intensità massime di aiuto applicabili alle categorie di spesa.

Il cumulo è ammesso con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, comprese quelle de minimis, e con misure generali che non si qualificano come aiuti di Stato, come alcuni incentivi fiscali. Il limite è il 100% dei costi ammissibili e, soprattutto, il divieto di superare l’intensità o l’importo massimo di aiuto previsti dalle norme pertinenti.

È inoltre previsto il divieto di cumulo delle misure FESR con fondi PNRR.

Per l’impresa, questo significa che la mappa degli incentivi va costruita prima. Se lo stesso investimento è collegato a contributi regionali, crediti fiscali, incentivi energetici o altri strumenti, bisogna evitare sovrapposizioni non consentite.

Procedura a sportello, ma con valutazione tecnica

La misura sarà attuata con procedura valutativa a sportello. Termini e modalità di presentazione della domanda saranno definiti con il bando attuativo.

La procedura a sportello non significa assenza di valutazione. È prevista una valutazione tecnica con attribuzione di punteggi.

Questo è un elemento da non sottovalutare. L’ordine di presentazione può avere rilievo, ma il progetto deve comunque dimostrare coerenza tecnica, ambientale ed economica.

La domanda dovrà quindi essere costruita intorno allo studio ambientale, agli indicatori di miglioramento, alla fattibilità dell’investimento e alla corretta classificazione delle spese.

Indicatori ambientali: il cuore della domanda

Il contenuto minimo dello studio di fattibilità richiede la descrizione dell’impresa, del contesto operativo, della situazione ante intervento, del processo produttivo o modello organizzativo esistente e delle criticità ambientali.

Devono essere individuati gli aspetti ambientali rilevanti: materie prime, rifiuti, sottoprodotti, materiali riciclati, consumi energetici, consumi idrici, emissioni, scarichi, sostanze impattanti e altri profili pertinenti.

La soluzione tecnica deve spiegare come l’investimento modifica il processo produttivo o l’organizzazione e come migliora le performance ambientali.

Ove possibile, i benefici devono essere misurati. Riduzione dei rifiuti, aumento del recupero, minore uso di materie prime vergini, più impiego di sottoprodotti o materie prime seconde, riduzione dei consumi energetici e idrici, minori emissioni e migliore efficienza complessiva sono indicatori che devono essere stimati con metodo.

La domanda non dovrebbe dire solo “il progetto è sostenibile”. Deve dimostrarlo.

Lex specialis del bando: attenzione alle regole definitive

Poiché la scheda disponibile è costruita sui criteri pubblicati sul Bollettino Ufficiale del 29 luglio 2026, occorrerà attendere il bando attuativo per termini, modalità e allegati definitivi.

Quando il bando sarà pubblicato, le sue regole diventeranno la lex specialis della procedura. Il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza 12 giugno 2026, n. 4753, ha ribadito che le clausole chiare della lex specialis vincolano amministrazione e partecipanti e non possono essere superate con interpretazioni integrative se il testo non è ambiguo.

Il principio, pur maturato soprattutto nelle procedure di evidenza pubblica, è utile anche per i bandi agevolativi. Requisiti, scadenze, allegati, format, modalità di pagamento, criteri di valutazione e obblighi documentali devono essere rispettati in modo puntuale.

Per questo conviene preparare il progetto ora, ma chiudere la domanda solo dopo la lettura integrale del bando definitivo.

Errori da evitare

Il primo errore è partire dal macchinario. In questa misura si parte dallo studio ambientale, non dal preventivo del fornitore.

Il secondo errore è confondere sostenibilità con manutenzione ordinaria o sostituzione di beni. Il progetto deve modificare processi, prodotti o organizzazione in modo coerente con l’economia circolare.

Il terzo errore è sottovalutare gli indicatori. Senza misure ante e post intervento, il beneficio ambientale resta debole.

Il quarto errore è scegliere il regime di aiuto senza calcolare plafond de minimis, intensità GBER e cumulo con altri incentivi.

Il quinto errore è avviare l’investimento prima di avere verificato decorrenza delle spese, ammissibilità, autorizzazioni ambientali e regole definitive del bando.

CTA interna

Le PMI lombarde interessate alla misura Circolarità e sostenibilità dovrebbero iniziare dalla verifica del progetto, non dal preventivo.

Prima di firmare un ordine, incaricare un tecnico, acquistare un impianto o avviare lavori, conviene controllare se l’intervento è coerente con economia circolare, se lo studio ambientale può dimostrare benefici misurabili, quale regime di aiuto conviene applicare e se esistono criticità su cumulo, de minimis, GBER o fondi PNRR.

Prima di trasformare un’idea sostenibile in un investimento, sentiamoci. È il momento in cui si può ancora progettare correttamente il beneficio; dopo, spesso, restano solo spese già sostenute e margini di correzione ridotti.

Conclusioni

La misura Circolarità e sostenibilità PMI Lombardia è interessante perché finanzia progetti che collegano sostenibilità ambientale, efficienza produttiva e competitività.

Il contributo può sostenere studi ambientali, investimenti produttivi e progetti di innovazione di processo o dell’organizzazione. Ma la misura richiede un approccio tecnico: diagnosi ambientale, indicatori misurabili, business plan, scelta del regime di aiuto e coerenza documentale.

Non è un bando per comprare genericamente tecnologie green. È un bando per trasformare processi e modelli aziendali in chiave circolare.

Per le imprese, la regola è semplice: prima si misura, poi si investe. Non il contrario.

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Tiziano Beneggi

Luglio 31, 2026

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