Credito d’imposta design e ideazione estetica 2026: prenotazioni aperte dal 7 luglio

Il credito d’imposta design e ideazione estetica 2026 è operativo con la piattaforma MIMIT aperta dalle ore 12 del 7 luglio 2026 per l’invio delle comunicazioni di prenotazione. La misura riguarda le attività di design e ideazione estetica sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, con una dotazione complessiva di 60 milioni di euro.

Il beneficio interessa in modo particolare le imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo, ceramica, cioè comparti nei quali la progettazione estetica, la realizzazione di nuovi prodotti e lo sviluppo di campionari rappresentano una leva competitiva essenziale.

Il punto da non sottovalutare è la nuova logica di accesso. L’impresa non si limita a indicare il credito in dichiarazione e a conservarne la documentazione: per il 2026 deve passare dalla comunicazione preventiva di prenotazione, progetto per progetto, e dalla successiva comunicazione di completamento. In assenza di una gestione ordinata di tempi, spese e documenti, il rischio è perdere capienza o compromettere l’utilizzo del credito.

Risposta breve

Il credito d’imposta design e ideazione estetica 2026 spetta alle imprese che realizzano attività ammissibili di design, ideazione estetica, nuovi prodotti e campionari nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. La misura ha una dotazione di 60 milioni di euro, non è qualificata come aiuto di Stato e prevede un credito pari al 10% delle spese agevolabili, fino a un massimo di 2 milioni di euro per impresa. Dal 7 luglio 2026 la prenotazione deve essere inviata sulla piattaforma MIMIT.

Beneficiari: accesso ampio, ma con esclusioni precise

Possono accedere al credito d’imposta le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. La misura è aperta indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione aziendale, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito.

L’accesso ampio non significa, però, assenza di condizioni. Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale. Restano fuori anche le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio è inoltre subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. È un passaggio importante: il credito d’imposta non guarda solo alla qualità del progetto, ma anche alla regolarità complessiva dell’impresa.

In pratica, prima di prenotare il credito, l’azienda dovrebbe verificare la propria posizione contributiva, la regolarità in materia di sicurezza e l’assenza di condizioni soggettive ostative. Una domanda tecnicamente corretta può non bastare se manca la tenuta dei presupposti generali.

Quali attività rientrano nel credito design 2026

Le attività ammissibili sono quelle di design e ideazione estetica previste dal comma 202 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e disciplinate dal decreto attuativo 26 maggio 2020. Per il 2026, il decreto direttoriale MIMIT del 3 luglio 2026 ha definito contenuto, modalità e termini delle comunicazioni di prenotazione e completamento, in attuazione della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Il credito riguarda i lavori finalizzati a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali. Rientrano, ad esempio, linee, contorni, colori, struttura superficiale e ornamenti. Il concetto di prodotto è ampio e comprende oggetti industriali o artigianali, componenti di prodotti complessi, imballaggi, presentazioni, simboli grafici e caratteri tipografici.

Per i settori caratterizzati dal rinnovo periodico dei prodotti, come moda e abbigliamento, assumono rilievo anche la concezione e la realizzazione di nuove collezioni o campionari. La novità deve però essere effettiva: può riguardare tessuti, materiali, combinazioni, disegni, forme, colori o altri elementi rilevanti.

Restano fuori i semplici adattamenti di una collezione esistente, come l’aggiunta di un solo prodotto o la modifica di un dettaglio marginale. Il decreto 26 maggio 2020 chiarisce inoltre che le attività agevolabili riguardano la fase precompetitiva, che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.

Spese ammissibili: personale, beni, contratti, consulenze e materiali

La base agevolabile comprende diverse categorie di costo, ma tutte devono essere direttamente collegate alle attività ammissibili di design e ideazione estetica.

Rientrano le spese per personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, purché direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nelle attività agevolabili. Sono ammesse anche quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o semplice e altre spese relative a beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica, inclusa la progettazione e realizzazione dei campionari.

Possono rilevare i costi per contratti aventi a oggetto il diretto svolgimento, da parte del commissionario, delle attività di design e ideazione estetica. Sono inoltre considerate le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività agevolabili, oltre a materiali, forniture e prodotti analoghi impiegati nei progetti.

Il criterio pratico è la tracciabilità. Ogni costo deve poter essere ricondotto al progetto indicato nella comunicazione preventiva e poi confermato nella comunicazione di completamento. Le spese generiche, promiscue o non documentate espongono l’impresa a contestazioni.

Aliquota, massimale e dotazione finanziaria

Per il 2026 l’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 10% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 2 milioni di euro per impresa. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 60 milioni di euro.

Il credito non si qualifica come aiuto di Stato e non è soggetto al regime de minimis. Questo profilo è rilevante per le imprese che utilizzano più misure agevolative, perché evita il consumo del plafond de minimis. Resta comunque necessario coordinare correttamente il credito con eventuali altre sovvenzioni ricevute sulle stesse spese.

Il MIMIT precisa che la procedura funziona secondo una logica di prenotazione. Al perfezionamento dell’invio della comunicazione preventiva, l’impresa ottiene una ricevuta con l’indicazione del credito prenotato secondo l’ordine cronologico di invio oppure dell’indisponibilità delle risorse.

Il credito prenotato rappresenta il limite massimo fruibile in compensazione. Il credito effettivamente utilizzabile sarà determinato sulla base del minor valore tra quanto prenotato e quanto risultante a completamento degli investimenti.

La comunicazione preventiva: progetto per progetto

La comunicazione preventiva deve essere trasmessa per ogni singolo progetto di design e ideazione estetica programmato o già realizzato nel periodo d’imposta agevolabile. È uno snodo essenziale, perché consente al MIMIT di prenotare le risorse in base all’ordine cronologico di invio.

La comunicazione deve contenere i dati identificativi dell’impresa, la descrizione del progetto, la data prevista di avvio e completamento, l’importo degli investimenti agevolabili da sostenere e il credito d’imposta potenzialmente spettante.

La descrizione del progetto non dovrebbe essere generica. Per essere coerente con la disciplina del credito design, deve far emergere quali elementi estetici o formali vengono innovati, quale prodotto o campionario è interessato, quali attività saranno svolte e quali costi saranno collegati al progetto.

In questa fase, la qualità della pianificazione conta quanto la tempestività dell’invio. Una prenotazione rapida ma debole nella descrizione del progetto può creare problemi in fase di completamento o di controllo successivo.

La comunicazione di completamento e il limite del 70%

Dopo la prenotazione, l’impresa deve trasmettere una comunicazione di completamento per ciascuna comunicazione preventiva. Il termine è fissato entro 30 giorni dalla data di chiusura del periodo d’imposta agevolabile.

La comunicazione di completamento deve indicare gli investimenti effettivamente sostenuti, suddivisi per tipologia di spesa ammissibile, e l’importo del relativo credito d’imposta. Il MIMIT ha previsto una soglia di coerenza: l’ammontare complessivo degli investimenti agevolabili completati, considerato al lordo delle altre sovvenzioni ricevute sulle stesse spese, non può essere inferiore al 70% dell’importo indicato nella comunicazione preventiva.

La soglia evita prenotazioni sovradimensionate rispetto agli investimenti effettivi. Per le imprese, questo significa che la comunicazione preventiva deve essere costruita su stime realistiche. Gonfiare l’investimento programmato per prenotare più credito può diventare controproducente se poi il completamento resta sotto la soglia richiesta.

I termini di apertura della piattaforma per le comunicazioni di completamento saranno individuati con un successivo provvedimento MIMIT. Fino ad allora, l’impresa deve conservare una contabilità di progetto ordinata e pronta a essere trasferita nel modello consuntivo.

Utilizzo in compensazione e ruolo dell’Agenzia delle Entrate

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione con modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. L’uso tramite canali diversi comporta il rifiuto del versamento.

La compensazione può avvenire a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all’Agenzia delle Entrate. L’importo utilizzato non può eccedere quello trasmesso dal MIMIT per ciascun beneficiario; in caso contrario, l’operazione di versamento viene scartata.

Il passaggio informativo tra MIMIT e Agenzia delle Entrate è quindi decisivo. L’impresa non deve guardare solo al credito calcolato internamente o indicato nella documentazione progettuale, ma al credito effettivamente comunicato e disponibile per la compensazione.

Il credito deve inoltre essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nelle dichiarazioni successive fino alla conclusione dell’utilizzo.

Documentazione tecnica e certificazione delle spese

La disciplina del credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica richiede un impianto documentale robusto. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione, le spese sostenute per la certificazione possono aumentare il credito d’imposta entro il limite previsto dalla disciplina generale.

L’impresa deve inoltre redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri finalità, contenuti e risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta. La relazione deve essere predisposta dal responsabile aziendale delle attività o del singolo progetto e controfirmata dal rappresentante legale.

Quando le attività sono commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto che esegue le attività. Questo profilo è particolarmente importante nei settori moda, design, arredo e gioielleria, dove il ricorso a studi esterni, designer, modellisti, laboratori e consulenti specializzati è frequente.

La documentazione non deve limitarsi a confermare che il costo è stato sostenuto. Deve dimostrare perché quel costo è riferibile a un’attività agevolabile e in che modo il progetto produce un’innovazione estetica significativa rispetto ai prodotti o campionari precedenti.

I controlli: il rischio non è solo formale

Le agevolazioni fiscali su crediti d’imposta sono sempre più presidiate da controlli documentali e sostanziali. Nel caso del credito design 2026, il rischio principale riguarda la qualificazione delle attività e la riconducibilità delle spese al progetto agevolato.

Un progetto di restyling ordinario, un aggiornamento cromatico isolato o un mero adattamento commerciale non hanno la stessa forza di un progetto che dimostra una nuova concezione estetica del prodotto o del campionario. Allo stesso modo, costi di consulenza non specificamente riferiti all’attività di design o materiali utilizzati anche per la produzione ordinaria devono essere gestiti con attenzione.

La giurisprudenza sui crediti d’imposta ha più volte evidenziato la rilevanza della corretta qualificazione del credito e della documentazione a supporto. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le sentenze 34419 e 34452 dell’11 dicembre 2023, hanno affrontato la distinzione tra credito inesistente e credito non spettante, tema che assume rilievo anche nelle successive attività di controllo e recupero. Pur non riguardando specificamente il credito design 2026, il principio conferma l’importanza di documentare con precisione presupposti, ammissibilità e utilizzo del credito.

Il messaggio operativo è semplice: il credito deve essere difendibile non solo sul piano contabile, ma anche sul piano tecnico.

In sintesi

Il credito d’imposta design e ideazione estetica 2026 sostiene le imprese che investono in attività di design, nuovi prodotti e campionari nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. La misura ha una dotazione di 60 milioni di euro, riconosce un credito pari al 10% delle spese ammissibili fino a 2 milioni di euro per impresa e non costituisce aiuto di Stato. Dal 7 luglio 2026 la prenotazione avviene sulla piattaforma MIMIT, progetto per progetto. Dopo la prenotazione, l’impresa deve inviare la comunicazione di completamento entro 30 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta, rispettando la soglia minima del 70% degli investimenti indicati in via preventiva.

Come prepararsi alla domanda senza perdere credito

Le imprese interessate dovrebbero partire dalla mappatura dei progetti 2026. Ogni progetto va collegato a prodotti, collezioni o campionari specifici, con indicazione delle novità estetiche introdotte e delle spese previste.

La seconda verifica riguarda i costi. Personale, consulenze, contratti esterni, beni materiali, materiali e forniture devono essere separati per progetto e documentati in modo coerente. È utile predisporre fin dall’inizio fogli presenza, incarichi, contratti, relazioni tecniche, schede di progetto, preventivi, consuntivi e prove dell’effettivo utilizzo dei beni nelle attività ammissibili.

La terza verifica riguarda la coerenza tra prenotazione e completamento. Poiché gli investimenti completati non possono scendere sotto il 70% di quelli indicati nella comunicazione preventiva, la stima iniziale deve essere realistica e non meramente opportunistica.

Per le imprese dei comparti moda, arredo, ceramica, occhialeria, calzaturiero e orafo, una revisione preventiva dei progetti può evitare errori nella prenotazione e rafforzare la posizione in caso di controllo. Chi vuole verificare l’ammissibilità dei propri progetti al credito d’imposta design e ideazione estetica 2026 può richiedere un’analisi interna dedicata, con controllo di spese, documentazione e coerenza tecnica prima dell’invio al MIMIT.

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Tiziano Beneggi

Luglio 2, 2026

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