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Beni d’impresa e alberghi, rivalutazioni con iter paralleli

 

Anche la conversione del Dl Rilancio interviene sul tema introducendo una rivalutazione specifica gratuita per le cooperative agricole e i loro consorzi a mutualità prevalente, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili (e che non saranno più utilizzate) in diminuzione del reddito, nel limite del 70% del loro ammontare. Gli esercizi interessati sono quelli successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021 (normalmente, quindi, 2020, 2021 e 2022). Gli effetti fiscali si producono dal terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è iscritta, dal quarto in caso di cessione o assegnazione dei beni rivalutati.

 

La norma del decreto Liquidità interviene anche sulla fattispecie del riallineamento in cui, diversamente dalla rivalutazione, il valore civilistico è già disallineato rispetto a quello fiscale (si pensi al caso di una fusione con assegnazione del disavanzo ai beni) e l’imposta sostitutiva viene versata (anche dai soggetti Ias) proprio per ricondurre a unità i due valori, eliminando il differenziale messo in evidenza dal quadro RV della dichiarazione. Già la legge di Bilancio 2020 prevedeva per gli immobili, un effetto anticipato al 2021, che ora, simmetricamente, viene fissato con decorrenza 2022, 2023 o 2024 a seconda dell’esercizio in cui viene posta in essere l’operazione. Per tutto il resto, i dettagli sono quelli noti, dall’aliquota della sostitutiva (12% per i beni ammortizzabili, 10% per i beni non ammortizzabili e le partecipazioni; 10% per affrancare la riserva in sospensione d’imposta) alla necessità di operare seguendo il criterio della “categoria omogenea.

 

L’articolo 6-bis del decreto Liquidità rivoluziona le regole del gioco, ma solo per le imprese non Ias operanti nei settori alberghiero e termale. Occorrerà identificare meglio tali soggetti, forse facendo riferimento al codice Ateco. La disposizione richiama le sole società di capitali ed enti commerciali, ma non vi è dubbio che siano interessate tutte le imprese, anche in contabilità semplificata.

 

La novità non è nel novero dei beni rivalutabili, ma nell’assenza di una imposta sostitutiva, se non per quella (comunque facoltativa) necessaria per affrancare la riserva dalla sospensione d’imposta. I plusvalori, quindi, si ottengono gratuitamente, affrancando senza oneri i plusvalori latenti. Il maggior valore è da subito efficace (stesso esercizio in cui compare in bilancio la rivalutazione), in positivo, per gli ammortamenti e per il plafond delle spese di manutenzione e, in negativo, ai fini delle società di comodo. Tuttavia, ai fini delle plus/minus da realizzo occorre attendere (ai sensi del comma 6) il quarto anno successivo a quello in cui è effettuata la rivalutazione. Rispetto al comma 12-ter, l’estensione temporale dell’opzione è qui inferiore, poiché la rivalutazione gratuita può essere realizzata negli esercizi 2020 e/o 2021, con riferimento ai beni iscritti nel bilancio 2019. La norma consente espressamente di intervenire contemporaneamente in entrambi gli esercizi, ma senza derogare al concetto di categoria omogenea. Anche in questo caso è possibile operare, in luogo o unitamente alla rivalutazione, per il riallineamento, consentito (sempre gratuitamente) anche ai soggetti Ias operanti nel settore.

 

 

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