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Beni finiti, quando l’iva ridotta

 

L’agenzia delle Entrate affronta ancora una volta il tema dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta per l’acquisto dei cosiddetti «beni finiti», stabilendo che rientrano in questa categoria le ringhiere, i corrimano e le tettoie per terrazze e balconi.

 

Quello che è importante rilevare sono i requisiti che devono essere sempre presenti per considerare un manufatto bene finito.

Segnatamente, un manufatto:

  • non deve rientrare tra le materie prime e semilavorate;
  • deve essere strutturalmente collegato al fabbricato in cui viene collocato;
  • non deve perdere la propria individualità tanto da garantire un suo teorico prelievo e potenziale riutilizzo su altro immobile.

 

La classificazione di un manufatto nella categoria dei beni finiti non determina sempre l’applicazione della aliquota ridotta. Questo perché l’acquisto deve essere connesso al loro immediato impiego. In altre parole, l’aliquota ridotta si applica unicamente all’ultima fase di commercializzazione.

 

Così ad esempio non sconta mai l’aliquota ridotta la cessione di un bene finito tra l’impresa produttrice e il grossista o la vendita tra quest’ultimo ed il dettagliante, mentre si applica alla cessione tra il dettagliante ed il cliente finale, ovvero tra il grossista e l’artigiano che impiegherà il bene per realizzare l’impianto.

Si pensi all’idraulico che acquista i sanitari dal grossista per utilizzarli nella realizzazione di un bagno per un committente in possesso dei requisiti per usufruire dell’agevolazione prima casa.

 

La «dichiarazione di responsabilità», che l’amministrazione finanziaria “pretende” pur in assenza di una specifica previsione di legge, può esonerare da sanzione i soggetti passivi che, in buona fede, convinti dei dati dichiarati dal cessionario hanno adottato un comportamento teoricamente lecito secondo le disposizioni – applicando l’aliquota al 10% o al 4% in caso di costruzione della prima casa – ma non corretto rispetto all’effettiva operazione posta in essere. Si tratta di documentazione cui è utile allegare anche eventuali titoli abilitativi e nei quali va esplicitato l’impegno del cessionario a comunare eventuali variazioni che facciano venir meno il diritto all’agevolazione.

 

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

 

 

 

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