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Beni strumentali, è più rapida la compensazione del credito

 

 

Più rapida la compensazione del credito di imposta sugli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli «Industria 4.0».

 

L’articolo 20 del decreto Sostegni bis prevede che, per gli investimenti “ordinari” effettuati fino al 31 dicembre 2021, il tax credit del 10% si recupera in unica soluzione anche per le imprese con ricavi superiori a 5 milioni. Restano le tre quote per gli investimenti in beni immateriali.

 

Il Dl 73/2021 modifica i termini di compensazione dei crediti di imposta previsti dal comma 1054 della legge 178/2020. Per i beni strumentali “materiali” acquisiti tra il 16 novembre 20920 e il 31 dicembre 2021, il credito del comma 1054 può essere compensato in unica soluzione anche per i contribuenti con ricavi e compensi al di sopra della soglia di 5 milioni. La possibilità riguarda i soli investimenti effettuati in beni strumentali materiali non 4.0. Restano dunque esclusi quelli in beni immateriali non 4.0 per i quali resta il doppio regime: credito compensabile in unica soluzione per contribuenti con ricavi sotto soglia di 5 milioni e credito compensabile in tre quote annuali per quelli sopra soglia di 5 milioni. Laddove la compensazione non si esaurisca nell’anno di entrata in funzione per carenza di debiti tributari o contributivi, l’eccedenza potrà essere rinviata all’anno seguente ed utilizzata di conseguenza.

 

La possibilità di compensazione in unica soluzione non si estende invece, oltre che agli investimenti 4.0, a quelli ordinari effettuati nel primo semestre 2022 in forza di prenotazioni effettuate nel 2021, investimenti che pure rientrano nel comma 1054 e producono il tax credit del 10%.

 

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