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Bonus bebè 2017, voucher baby sitter anche alle autonome

Possono beneficiare del bonus “baby sitter”: le madri lavoratrici autonome o imprenditrici, comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.
Non sono ammesse al beneficio le madri lavoratrici che relativamente al figlio per il quale intendono esercitare la facoltà:
a) risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
b) usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità.
Il beneficio può essere fruito al termine del periodo di utilizzo dell’indennità di maternità e nei tre mesi successivi, per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.
Spetta per l’anno 2016, in luogo del congedo parentale, o di una parte di esso, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
Il bonus consiste in un contributo, pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a tre mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata.
Il bonus viene erogato:
• sotto forma di voucher, analogo a quelli del lavoro accessorio, in caso di utilizzo dei servizi di baby sitting;
• direttamente dall’Inps alla struttura convenzionata che gestisce i servizi per l’infanzia nei limiti di 600 euro mensili per la durata massima di 3 mesi.
L’accesso al beneficio presuppone l’inoltro della domanda in via telematica all’Inps entro il 31 dicembre 2016, indicando a quale delle due opzioni si intende accedere e per quante mensilità si intende usufruirne.
Nel caso di scelta per il contributo per l’accesso alla rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, la lavoratrice, prima della compilazione della domanda on-line per accedere al beneficio, è tenuta comunque a verificare la disponibilità dei posti presso la struttura.
Il beneficio è erogato nel limite di spesa previsto dal decreto, secondo l’ordine di presentazione delle domande.
Ricevuta la comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici dell’Inps, la lavoratrice deve procedere all’acquisizione del voucher entro i successivi 120 giorni tramite i medesimi canali telematici. La mancata acquisizione del voucher telematico entro il termine di 120 giorni si intende come rinuncia al beneficio.

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