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Bonus e detrazione, cessione o sconto in fattura

 

Sempre più clienti vogliono lo sconto in fattura

 

Il D.L. 34/2020 ha introdotto il cosiddetto superbonus al 110% su determinati interventi di riqualificazione energetica per le abitazioni private ed i condomini.

 

Per fruire della detrazione diretta, l’unico vero aspetto da valutare è la capienza ai fini Irpef delle detrazioni ottenute, e soprattutto se tale capienza si manterrà nel corso dei cinque anni di ripartizione del beneficio, in quanto qualora non fosse così la parte eccedente verrebbe persa.

 

Per quanto riguarda la cessione del credito e lo sconto in fattura, entrambe le ipotesi necessitano di adempimenti burocratici aggiuntivi rispetto alla classica detrazione, quali per esempio il visto di conformità che va rilasciato da un professionista abilitato che attesti la veridicità e quindi la cedibilità del credito. Senza il visto di conformità il credito non è né cedibile né scontabile in fattura. Inoltre, il professionista abilitato, in qualità di intermediario, dovrà inviare una apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate circa la volontà e l’ammontare del credito che si sceglie di cedere o di farsi scontare. Tale comunicazione va presentata dal 15/10/2020 ed entro il 16/03/2021 per poter beneficiare della scelta fatta già nella prossima campagna fiscale.

 

Se la cessione del credito potrà essere oggetto di contrattazione, ovvero potrei cedere un credito dal valore di 80 per 65, ed optare per la parte rimanente per la detrazione diretta, così non sarà per lo sconto in fattura, il quale dovrebbe sempre riguardare il 100% dei lavori e di fatto azzerare la spesa dei lavori di riqualificazione del committente. L’esecutore dei lavori, dal canto suo, scontando la fattura del 100% e non incassando di fatto nulla per il lavoro eseguito, incamererà un credito d’imposta pari al 110% della fornitura, credito che poi a sua volta potrà cedere o utilizzare direttamente. Capiamo bene che in queste ipotesi è fondamentale, in sede preventiva ai lavori, predisporre un piano di intervento e di recupero che preveda già a monte l’istituzione di rapporti con fornitori interessati allo sconto in fattura o enti finanziari, banche o assicurazioni, le quali diano la propria disponibilità ad acquisire il credito maturato dal contribuente, sempre ovviamente qualora non voglia o possa utilizzarlo direttamente.

 

Il visto di conformità potrà essere rilasciato anche in stato avanzamento lavori, per un massimo di due visti antecedenti al completamento degli stessi, in modo che parte del credito complessivo sia già cedibile in corso d’opera. Anche questo aspetto può essere utile da valutare in fase preliminare, in ottica sia finanziaria che di finanziamento degli interventi.

Il ruolo del commercialista risulterà decisivo per il corretto funzionamento dell’erogazione dell’incentivo, in quanto consentirà ai beneficiari dell’agevolazione di monetizzare il credito, riducendo l’impatto finanziario connesso all’intervento stesso e consentendo a tutti gli stakeholder di godere delle misure di sostegno alla filiera.

 

Il ruolo del commercialista

 

I clienti che intendono effettuare interventi edilizi decidono di avvalersi della possibilità (prevista dall’art.121 del DL 34/2020 – Decreto Rilancio) di “trasformare” la propria detrazione in credito d’imposta, e quindi di cedere detto credito al proprio fornitore a titolo di parziale pagamento. Stiamo parlando quindi del cosiddetto “sconto in fattura”, che prevede appunto che il cliente paghi all’impresa solamente la parte “non detraibile” del totale fattura; per la restante parte gli cederà il credito di imposta derivante dall’intervento edilizio. Ovviamente non c’è alcun obbligo in capo all’impresa di concedere detto sconto, ma oggi il non farlo vorrebbe dire perdere probabilmente una buona fetta di mercato.

 

Da mesi stiamo supportando molte imprese su questi aspetti, aiutandole a superare una iniziale diffidenza e riuscendo anzi a convincerli che questa possibilità rappresenta una opportunità se correttamente affrontata.

 

Un settore in ritardo rispetto allo sconto in fattura

 

C’è la possibilità di ampliare il raggio d’azione. Tra i ns. clienti ci sono moltissime imprese, e una rapida indagine aveva palesato come molti di loro fossero in netto ritardo rispetto allo sconto: nella migliore delle ipotesi prendevano tempo, in attesa di avere rassicurazioni dalla propria banca e/o dai propri consulenti tecnici; nella peggiore dicevano al cliente che non erano nella condizione di farlo. Il che quasi sempre voleva dire perdere quella vendita.

 

Le obiezioni allo sconto in fattura

 

Diversi i motivi che bloccavano (e bloccano) le imprese, ma nessuno è veramente fondato. Il principale a mio avviso è il timore che una qualche “irregolarità” che determini la non spettanza della detrazione e quindi del credito, possa poi ripercuotersi su di loro, che nello schema dello sconto in fattura a loro volta cedono quel credito ad altri fornitori o agli istituti di credito (escludendo il caso di utilizzo diretto del credito in compensazione, che a livello di micro – pmi è un caso più teorico che pratico, specie considerando che parliamo di crediti il cui utilizzo è ripartito in 10 anni).

Ma in tal senso lo stesso art. 121 è molto chiaro: “I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto”. E ancora: “Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1” (cioè i beneficiari della detrazione fiscale).

 

L’unico caso in cui possono incorrere in una responsabilità è, ovviamente, nel caso in cui ci sia un concorso con il beneficiario nella violazione; per esserci responsabilità è quindi necessario che l’installatore / cessionario del credito collabori in qualche modo con il cliente per fargli ottenere un indebito vantaggio economico. Siamo evidentemente al di fuori di quella che è una normale operazione di vendita.

 

Altro motivo che ha frenato a lungo le imprese nell’accettare lo sconto è stata la grande incertezza sulla concreta possibilità di cedere quel credito. I primi ad avere le idee chiare sono stati alcuni produttori di infissi, che hanno offerto ai propri rivenditori un canale per la successiva cessione del credito, con condizioni e tempi chiari da subito.

 

Il ritardo del settore bancario

 

Il canale bancario è arrivato invece con un po’ di ritardo; per diversi mesi – parlo per esperienza diretta – la filiale / agenzia di turno non era in grado di dare risposte chiare né su quando avrebbero potuto iniziare ad accettare i crediti, né sulla contropartita per l’acquisto del credito né sui tempi per la monetizzazione del credito ceduto. Oggi queste incertezze sembrano superate: mi risulterebbe che tutti gli istituti di credito concludano senza problemi accordi per l’acquisto dei crediti con i propri clienti, e i tempi per la monetizzazione sembrerebbero pressoché immediati.

 

C’è però molta differenza nelle condizioni economiche applicate (condizioni economiche intese come % pagata dalla banca rispetto al credito ceduto: è di tutta evidenza che, trattandosi come accennato di crediti ad utilizzo decennale, non possano certo essere acquistati al valore nominale).

 

Quindi in tal senso l’invito è quello di “guardarsi intorno”, anche perché un serramentista su base annua farà con ogni probabilità diverse cessioni.

 

Parimenti ho notato molta differenza anche rispetto ai documenti richiesti: ci sono alcune banche che vogliono vedere una infinità di documenti (forse troppi), altre che “si accontentano” di molte meno cose. Io francamente credo facciano bene queste ultime; le prime a mio avviso vanno oltre quello che la norma richiede, con il risultato di “ritardare” la conclusione della cessione.

 

Quale corrispettivo richiedere al cliente?

 

Il discorso delle condizioni economiche ci porta ad introdurre un altro aspetto, che è quello del giusto corrispettivo da chiedere al cliente che chiede di applicare lo sconto in fattura. Occorre considerare che i suoi 100 euro di credito non corrispondono a 100 euro nel momento in cui li vado a cedere: ci sono gli oneri finanziari, c’è sicuramente anche un maggior lavoro interno a livello amministrativo che deve trovare una adeguata remunerazione.

 

Ecco allora l’idea di creare, un kit documentale che comprende, tra l’altro, anche un piccolo tool che aiuta l’imprenditore nel fare un po’ di calcoli. Abbiamo poi elaborato diversi documenti (come il contratto di cessione del credito), e tutti i modelli personalizzati con il brand dell’impresa per guidarlo nel definire con il proprio cliente la pratica di sconto in fattura attraverso una procedura chiara e veloce.

 

 

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