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Bonus edilizi, proroga al 2024

 

La Legge di Bilancio in corso di approvazione prevede una proroga generalizzata al 31 dicembre 2024 dei bonus edilizi.

 

1) Superbonus: Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025:

  • nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023;
  • del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024;
  • del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.

Si proroga la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa fino al 30 giugno 2023. Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori (al 30 giugno 2023) per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (analogamente a quanto già previsto per gli IACP).

 

Si prevede anche che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l’agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE). Viene stabilito che i prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 si applicano anche ad altri interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica.

 

Sono state trasfuse nella legge di bilancio 2022 le norme del decreto antifrodi che:

  • estendono l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il c.d. Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
  • dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.

 

2) Bonus facciate: Il comma 39 dell’art 1della legge di bilancio estende al 2022 l’applicazione del cosiddetto “bonus facciate” per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici, riducendo dal 90 al 60 la percentuale di detraibilità. In particolare, la detraibilità dall’imposta lorda per le spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968, è ridotta dal 90 al 60%. L’articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 1444 del 1968 prevede la definizione di zone territoriali omogenee.

 

3) Bonus verde: L’art 1 al comma 38 proroga fino al 2024 l’agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L’agevolazione consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e pertanto entro la somma massima detraibile di 1.800 euro. La disposizione in esame proroga per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, la detrazione prevista per gli interventi rientranti nella disciplina del cd Bonus verde.

 

4) Ecobonus: L’art 1 al comma 37 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2024 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per tali ultime spese la norma riduce altresì l’importo massimo detraibile, fissandolo:

  • nella misura di 10.000 euro per l’anno 2022
  • di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.

Si proroga al 31 dicembre 2024 il termine previsto per avvalersi della detrazione fiscale IRPEF e IRES nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus), in materia di interventi di efficienza energetica. La disposizione proroga altresì 31 dicembre 2024 la detrazione per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) nonché la detrazione nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

 

I piccoli cantieri evitano il visto e l’asseverazione: Si potrà fare a meno dell’asseverazione e del visto per cedere (o per usare tramite sconto in fattura) le detrazioni ordinarie diverse dal bonus facciate in due casi:

  • quando i lavori sono inquadrati come attività edilizia libera;
  • quando l’importo complessivo degli interventi, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni, non supera i 10mila euro.

L’asseverazione e il visto restano necessari per la cessione e lo sconto in fattura, quale che sia il costo dell’intervento e l’inquadramento edilizio dei lavori.

Spese professionali detraibili: Le spese per le asseverazioni, le attestazioni e il visto di conformità sono agevolate con la stessa percentuale di detrazione dei lavori cui si riferiscono.

 

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