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Bonus energia, doppio calendario per la cessione

 

Cessione del credito e possibilità di utilizzo fino al 31 marzo 2023, solo per i crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al secondo semestre 2022. Rimane invece ferma al 31 dicembre 2022 la scadenza per cedere o utilizzare i crediti d’imposta relativi al primo e secondo trimestre 2022. La facilitazione viene introdotta grazie al Dl 144/2022, che non solo estende le agevolazioni ai mesi di ottobre e novembre 2022, ma modifica anche la disciplina dei crediti d’imposta per il terzo trimestre allungando di tre mesi la precedente scadenza che era fissata al 31 dicembre 2022. La novità si porta dietro anche un nuovo adempimento burocratico, rappresentato dall’obbligo di trasmettere alle Entrate una comunicazione sull’importo del credito maturato nel corso del 2022; l’obbligo non sarà però limitato ai soli beneficiari dell’agevolazione per ottobre e novembre 2022, ma riguarda anche chi beneficia del credito d’imposta per il terzo trimestre 2022. Rimangono escluse dall’adempimento le imprese che hanno beneficiato dei crediti d’imposta per i primi due trimestri 2022.

 

I crediti d’imposta su energia e gas relativi al primo semestre 2022 rimangono utilizzabili in F24 solo fino al 31 dicembre 2022. Invariata anche la possibilità di cessione entro il medesimo termine, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La norma iniziale aveva fissato lo stesso termine per l’utilizzo o la cessione dei crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022, ma con il Dl Aiuti ter questa scadenza è prorogata al 31 marzo 2023. Il credito d’imposta per ottobre e novembre 2022 nasce invece già impostato sulla scadenza del 31 marzo 2023 sia per l’utilizzo che per la cessione. La cessione «solo per intero» implica però che l’utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione tramite F24 impedisca la cessione della quota non utilizzata. A questo punto, le imprese devono prestare attenzione alla doppia scadenza, tenendo presente che nulla è cambiato in merito per i crediti d’imposta riferiti ai primi due trimestri del 2022.

 

L’accesso ai crediti d’imposta per energia elettrica e gas si appesantisce di un nuovo adempimento introdotto dal Dl Aiuti ter, ma limitato ai soli beneficiari dei crediti d’imposta per il terzo trimestre 2022 e per i mesi di ottobre e novembre 2022. Entro il 16 febbraio 2023, i beneficiari di questi crediti d’imposta, a pena di decadenza dal diritto al credito non ancora fruito, sono chiamati a inviare all’agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento delle Entrate da emanarsi entro il 24 ottobre 2022.

 

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