Viene riconosciuto un credito d’imposta del 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata (compresa eventualmente quella prodotta ed auto-consumata) nel terzo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del ministero dello Sviluppo economico 21 dicembre 2017, i cui costi medi (per kwh) calcolati sulla base del secondo trimestre 2022 (al netto di imposte e sussidi) hanno subito un incremento maggiore del 30% sul medesimo periodo del 2019 (un calcolo particolare, riferito al prezzo unico nazionale dell’energia elettrica, scatta in caso di autoconsumo).
Per le imprese non energivore, ma dotate di contatori di potenza disponibile pari almeno a 16,5 kW, il credito d’imposta scende al 15% della spesa della componente energetica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022, qualora il prezzo medio del secondo trimestre di quest’anno (al netto di imposte e sussidi) si incrementi di almeno il 30 per cento di quello riferito al corrispondente periodo del 2019 (costo per kwh).
Per le imprese a forte consumo di gas naturale viene riconosciuto un credito d’imposta del 25% delle spese sostenute per l’acquisto di tale materia consumata nel terzo trimestre per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, a condizione che il prezzo del gas naturale determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gme abbia subito nel secondo trimestre 2022 un incremento maggiore del 30% sul medesimo periodo del 2019. Queste imprese sono quelle operanti nei settori di cui all’allegato 1 al decreto del ministero della Transizione ecologica 21 dicembre 2021 n. 541 e con consumi di gas, nel primo trimestre 2022, non inferiore al 25 per cento del volume indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto.
Per le imprese “non gasivore” (ossia diverse da quelle di cui all’articolo 5 del Dl 17/2022), il credito d’imposta riconosciuto è pari al 25% della spesa per l’acquisto del gas naturale consumato (per usi diversi dal termoelettrico) nel terzo trimestre 2022, a condizione che il prezzo del gas naturale determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gme abbia subito nel secondo trimestre 2022 un incremento maggiore del 30% sul medesimo periodo del 2019.
Le caratteristiche di questi crediti d’imposta sono simili a quelli che li hanno preceduti: non sono imponibili nel reddito d’impresa e nell’Irap, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione (senza i noti limiti) e sono cumulabili con altri sussidi ma nei limiti del 100% del costo sostenuto, tenendo anche conto del vantaggio fiscale.
I bonus sono cedibili a terzi (banche comprese), solo per intero e con rilascio del visto di conformità, senza ulteriore cessione eccezion fatta per le due cessioni a soggetti vigilati già sperimentate per i bonus edilizi. I cessionari devono utilizzare il credito entro il prossimo 31 dicembre.
Infine, anche per le spese sostenute per acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare 2022, viene prorogato il credito d’imposta di cui all’articolo 18 del Dl 21/2022 in favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca.
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