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Bonus investimenti 2020

 

A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 ma a condizione che entro il 31 dicembre 2020 l’ordine di acquisto risulti accettato e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, gli operatori economici possono usufruire di un credito d’imposta (in luogo del super ammortamento e dell’iper ammortamento) commisurato alla tipologia dei beni strumentali acquistati.

 

Agevolazioni per nuovi investimenti

Fino al 31 dicembre 2019 Dall’ 1 gennaio 2020
beni strumentali materiali nuovi beni strumentali materiali “Industria 4.0” beni immateriali connessi beni strumentali materiali nuovi beni strumentali materiali “Industria 4.0” beni immateriali connessi
   
Super ammortamento Iper ammortamento Credito d’imposta determinato in via percentuale sul costo storico del bene

 

Sono agevolabili gli investimenti in:

  • beni strumentali nuovi(beni che beneficiavano del super ammortamento), ancorché di costo non superiore a 516,46 euro. Il requisito della “strumentalità” all’attività esercitata comporta il fatto che si debba trattare di beni ad uso durevole nell’attività, escludendo dunque i beni merce e i materiali di consumo). Deve, inoltre, trattarsi di beni nuovi, per cui l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati. A tal fine soddisfano il requisito di novità: a) i beni “dimostrativi” (es. quelli esposti in “show room”, utilizzati dal venditore esclusivamente al solo scopo dimostrativo); b) i beni “complessi” (beni realizzati in economia/appalto con l’apporto di beni usati, purché il costo di questi ultimi non risulti prevalente rispetto al costo complessivo). In caso di appalto, il prestatore deve attestare che il costo dei beni usati incorporati nel prodotto non prevale rispetto al costo complessivo. Sono agevolabili anche gli investimenti derivanti da migliorie su beni di terzi, purché l’oggetto dell’investimento costituisca una immobilizzazione “materiale”, contabilizzabile separatamente dal bene principale e dotato di autonomia funzionale;
  • beni materiali di cui all’allegato A Legge 232/2016 (beni che beneficiavano dell’iper ammortamento);
  • beni immateriali di cui all’allegato B, Legge 232/2016 (es. software).

 

Esclusioni dal beneficio fiscale

ESCLUSIONI SOGGETTIVE Sono escluse le imprese in fase di dissesto come quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o altra procedura concorsuale. Decadono dal beneficio le imprese che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
ESCLUSIONI OGGETTIVE
  • Gli investimenti in veicoli e mezzi di trasporto di cui all’art. 164 Tuir (es. autovetture immatricolate per il trasporto di persone);
  • i beni per i quali è previsto un coefficiente di ammortamento ai fini fiscali inferiore al 6,5%;
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni quali condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario;
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

 

I beni oggetto di investimento devono essere destinati a strutture produttive situate in Italia.

 

È previsto un meccanismo di rideterminazione del credito d’imposta nel caso in cui entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento (31 dicembre 2022 per gli investimenti effettuati nel 2020) il bene sia ceduto a terzi (anche in Italia) o utilizzato fuori dall’Italia (anche in stabili organizzazioni dell’impresa italiana). Tale meccanismo non trova applicazione nel caso in cui il bene sia sostituito con un altro bene di pari caratteristiche.

 

Il credito d’imposta in esame riguarda le seguenti tipologie di beni agevolabili:

  • investimenti in beni strumentali materiali ordinari di cui al comma 188, dell’articolo 1, legge 160/2019 (aliquota del 6% in 5 anni). Questo spetta alle imprese ma anche ai lavoratori autonomi (Cm 23/E/2016);
  • investimenti in beni strumentali 4.0 materiali di cui al comma 189, dell’articolo 1, legge 160/2019 (aliquota del 40% o del 20% in 5 anni). Questo spetta solo alle imprese;
  • investimenti in beni immaterialistand alone di cui al comma 190, dell’articolo 1, legge 160/2019 (aliquota del 15% in 3 anni). Questo spetta solo alle imprese.

 

Il credito d’imposta in parola non è soggetto ai limiti di utilizzo annuale:

  • generale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000 euro (articolo 34, legge 388/2000);
  • dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro (articolo 1, comma 53, legge 244/2007).

 

Né vige il blocco delle compensazioni in presenza di ruoli scaduti per debiti tributari di importo superiore a 1.500 euro.

 

Il credito d’imposta non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi né ai fini Irap. Inoltre, non rileva per la determinazione del pro rata di deducibilità di interessi passivi e spese generali e non può formare oggetto di cessione o trasferimento all’interno del consolidato fiscale.

 

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo:

  • sia ammesso dall’altra agevolazione di cui si intende fruire;
  • non porti al superamento del costo sostenuto (tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e dell’Irap).

 

La fruizione dell’agevolazione prevede una specifica comunicazione al Mise i cui contenuti e termini di invio saranno definiti con apposito decreto; la comunicazione è introdotta al solo fine di consentire al Mise di monitorare “l’andamento, la diffusione e l’efficacia” della nuova misura agevolativa pertanto la sua eventuale omissione non dovrebbe compromettere la spettanza della agevolazione.

 

Il medesimo comma 191 richiama il concetto di “entrata in funzione del bene”, per cui – ancorché il beneficio non si configuri più come maggiorazione delle quote di ammortamento – per fruire dell’agevolazione è necessaria l’entrata in funzione del bene (anche per i lavoratori autonomi).

 

Occorre, quindi, porre attenzione a due momenti distinti :

  • maturazione del credito d’imposta: è collegato alla sola verifica della data di effettuazione dell’investimento, che deve cadere nel periodo agevolato. Per individuare il momento rilevante, occorre fare riferimento ai criteri generali previsti dal Tuir, distinguendo tra: a) acquisto, per il quale vale la data di consegna/spedizione o la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà (articolo 109 del Tuir); b) appalto, per il quale vale il momento di ultimazione della prestazione, con accettazione da parte del committente; c) acquisizione in leasing, per il quale rileva la data di consegna del bene (momento in cui entra nella disponibilità del locatario, salvo il caso in cui sia previsto il collaudo; in quest’ultimo caso vale l’esito positivo del collaudo stesso), e non la data del riscatto. Anche per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi si applica la regola del citato articolo 109 (non vale il principio “di cassa”). Quanto ai beni realizzati in economia, per la determinazione del costo di acquisizione rilevano i costi imputabili all’investimento, sostenuti avuto riguardo ai criteri di competenza di cui sopra, mentre se la realizzazione del bene avviene a seguito di contratto di appalto a terzi, in base al principio generale di “competenza” i costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero all’accettazione dell’opera o del SAL (Stato avanzamento dei lavori, per i lavori parzialmente eseguiti) da parte del committente;
  • fruizione del credito d’imposta: è collegato al momento di entrata in funzione del bene.

 

Il comma 195 dell’articolo 1, legge 160/2019 così dispone: “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a  dimostrare  l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194”.

 

La norma richiede che l’esplicita indicazione del riferimento della normativa sia presente nei documenti relativi all’acquisizione del bene oggetto di investimento. L’indicazione debba essere riportata, ad esempio:

  • nell’ordine di acquisto (che può formarsi anche mediante scambio di corrispondenza tra le parti);
  • nell’eventuale documento di trasporto;
  • nelle fatture (di acconti e saldo);
  • nel contratto di leasing.

 

In fattura, a titolo d’esempio, la dicitura che può essere apposta è la seguente: “Acquisto dell’importo di euro …………rientrante nell’agevolazione di cui all’articolo 1, commi da 184 a 197, della Legge 160/2019

 

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