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Bonus locazione, esteso alla sublocazione

CREDITO D’IMPOSTA ESTESO ALLA SUBLOCAZIONE

 

Il bonus previsto dall’articolo 28, Dl 34/2020 (pari al 60% del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività commerciali industriali artigianali, agricole, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo) spetta anche in relazione ai canoni corrisposti sulla base di un contratto di sublocazione, purché sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa.

 

Tale credito possa essere fruito anche dagli enti non commerciali, inclusi quelli del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti per il “canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale”. Tali soggetti possono fruire del bonus locazione anche nei casi in cui oltre all’attività istituzionale svolgano anche un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo. In tal caso, se i ricavi di tale attività superano la soglia dei 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, l’ente non potrà beneficiare del credito d’imposta. Sempre riguardo alla soglia dei ricavi, viene chiarito che per gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale non prevalente la soglia dei ricavi o compensi va determinata per i soli ricavi Ires, per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito, restandone esclusi quelli derivanti da attività istituzionali. Inoltre, per gli enti non commerciali che svolgono solo occasionalmente attività commerciale e che, pertanto, non dispongono di partita Iva, il credito d’imposta va determinato sull’importo dell’affitto al lordo dell’Iva, in quanto in tale particolare ipotesi l’imposta rappresenta un costo che incrementa il canone di affitto dovuto.

 

Con riguardo al caso della sublocazione, viene ricordato che tale contratto è disciplinato dagli articoli 1594 e 1595 del Codice civile e dalla legge 392/1978 e che, dal punto di vista civilistico, è in stretta dipendenza dal contratto di affitto. Analogia evidente anche dal punto di vista fiscale in quanto per entrambe le tipologie vige lo stesso regime tributario. Di conseguenza l’agenzia ritiene che il credito d’imposta per i canoni di locazione possa valere anche per i canoni derivanti dai contratti di sublocazione. Anche il conduttore principale potrà beneficiare del credito d’imposta. Ai fini del calcolo della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento, occorrerà considerare anche il canone relativo alla sublocazione al lordo del credito d’imposta in questione.

 

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